Corte di Giustizia, sentenza del 31 gennaio 2013

Si tratta di una domanda pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Corte Costituzionale belga) nell’ambito di una controversia tra diverse società petrolifere belga e il Belgische Staat (Consiglio Federale belga), in merito ad una legge del 2009, recante l’obbligo di miscelare biocarburante con combustibili fossili immessi sul mercato.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3‑5 della direttiva 98/70/CE sulla alla qualità della benzina e del combustibile diesel come modificata dalla direttiva 2009/30/CE nonché dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 3‑5 della direttiva 98/70 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella belga, con la quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel siano obbligate ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una determinata quantità di biocombustibili, calcolata in modo percentuale sulla quantità totale dei suddetti prodotti da esse annualmente commercializzati.

Secondo i giudici di Lussemburgo “… una normativa nazionale che imponga percentuali obbligatorie di biocarburanti alle società petrolifere allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dalle direttive 2003/30 e 2009/28 non può essere considerata contraria agli articoli 3‑5 della direttiva 98/70, qualora tali percentuali siano conformi ai valori limite massimi fissati da quest’ultima ed essi siano applicabili non per ogni litro di carburante messo sul mercato, ma per la quantità totale di carburanti annualmente commercializzata da dette società.” (par. 46).

In secondo luogo, il giudice a quo, chiede se l’articolo 8 della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili.

La Corte dichiara che l’articolo 8 della direttiva 98/34, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone tale obbligo “… se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.” (par. 57).

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0026:IT:HTML