TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 21 gennaio 2013, n. 682

Nell’annullare il provvedimento del GSE di rigetto dell’istanza e la definitiva esclusione dagli incentivi per un periodo di dieci anni, il TAR si pronuncia per la prima volta sul sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. 28/2011.

In particolare, i magistrati ritengono che il particolare fine perseguito dall’art. 2-sexies del d.l. 25 gennaio 2010, n. 3 –  ovvero sollecitare gli imprenditori con iniziative in inoltrato stato di avanzamento a realizzare quanto prima l’obiettivo finale di immissione di energia pulita nel sistema elettrico nazionale –  giustifichi appieno la scelta assunta dal legislatore di introdurre una serie di misure punitive nei confronti delle imprese che non hanno rispettato le regole poste in merito, con una evidente finalità non solo afflittiva, ma, innanzitutto di deterrenza dal compiere richieste improprie in assenza dei precisi requisiti di legge, con conseguente inutile impegno da parte del GSE di quelle quote di energia pulita da incentivare in modo più favorevole.

Ciò, malgrado le disposizioni prevedano un regime sanzionatorio di applicazione retroattiva, in palese violazione del divieto posto dall’art. 25 Cost. (estensibile a tutte le misure di carattere afflittivo, non da ultimo quindi anche alle sanzioni amministrative, siano pure esse meramente pecuniarie), e sono contrastanti con il favor espresso sia dal legislatore Europeo che, sulla scia di quest’ultimo, da quello italiano, per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201201482/Provvedimenti/201300682_01.XML