TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 21 gennaio 2013, n. 682

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società avverso un provvedimento di esclusione decennale dal regime degli incentivi, disposto dal G.S.E. ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 28/2011. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l’unica interpretazione possibile di tale disposizione sia quella strettamente letterale, dovendosi ritenere integrato il presupposto della sanzione soltanto all’atto finale di presentazione della richiesta di incentivi, e non, come ritenuto erroneamente dal G.S.E., soltanto all’atto della previa comunicazione di fine dei lavori. Solo così è possibile, ad avviso del TAR, evitare che la disposizione finisca col sanzionare condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201201482/Provvedimenti/201300682_01.XML