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La sicurezza economica?

di - 10 Dicembre 2012
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Sommario: 1. Premessa – 2. Sicurezza economica in senso debole – 3. Sicurezza economica in senso forte – 4. Considerazioni conclusive

1. Premessa
Mi piace partire da un libro, non giuridico, di uno scrittore austriaco molto in voga negli anni ‘30, Stefan Zweig, di cui consiglierei la lettura. Ne Il mondo di ieri Zweig ripercorre la propria vicenda intellettuale e raccoglie alcune riflessioni sul passaggio dal “mondo della certezza”, quello precedente la prima guerra mondiale, alla deriva nazista e autoritaria in Europa.
Il primo capitolo è dedicato proprio all’“età d’oro della sicurezza”. Mi sembra interessante richiamare gli elementi di questo “mondo della sicurezza” descritto da Zweig, che improvvisamente, con il nuovo secolo e con la prima guerra mondiale, entra in crisi almeno fino al secondo dopoguerra, perché si prestano bene ad essere utilizzati in questo esercizio di costruzione della nozione di sicurezza economica.
Gli elementi-chiave richiamati da Zweig sono: la garanzia dei diritti riconosciuti dallo Stato, la stabilità della moneta, la certezza del diritto, la garanzia della proprietà. Zweig prosegue rievocando altresì la creazione delle prime forme di assicurazione, che garantivano un minimo di sicurezza anche alle classi meno abbienti, quali le casse di malattia, l’assicurazione sulla vecchiaia e le altre misure che tra la fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900 iniziano a dar corpo a quello che oggi conosciamo come lo Stato interventista di stampo sociale.
Lasciando sullo sfondo le suggestioni dell’inizio del secolo scorso e passando all’oggi, mi sembra che l’espressione “sicurezza economica” possa essere intesa secondo due significati in parte distinti: in un primo senso, di sicurezza economica “in senso debole” ovvero come “processo”, e in un secondo senso, di sicurezza economica “in senso forte” o come “risultato”.
Nel primo senso il concetto di sicurezza economica potrebbe essere in parte riferito a quelli che sono gli elementi già richiamati nella citazione dal volume di Zweig, che identificherei nelle condizioni generali perché il cittadino possa intraprendere un’attività in un ambiente che consenta ai migliori di emergere e che garantisca in ogni caso la tutela dei propri interessi. Si tratta in altri termini dei presupposti dello Stato di diritto e degli interventi di regolazione che consentono il buon funzionamento di un’economia di mercato. Sappiamo quanto oggi, in presenza di una crisi finanziaria ed economica assimilabile secondo alcuni a quella del 1929 e degli anni successivi, sia importante avere chiaro questo concetto.
Il concetto di sicurezza economica in senso forte, o come risultato, rimanda alla garanzia che un ordinamento costituzionale come il nostro accorda a questo valore, nei suoi vari profili e dimensioni, per la generalità dei soggetti, con la finalità di tutelare non solo gli operatori economici, ma anche i cittadini comuni, comprendendo gli individui meno dotati di risorse.
Cercherò nel prosieguo di enucleare i tratti salienti delle proposte nozioni.

2. Sicurezza economica in senso debole
Adottando un approccio più giuridico per definire i contenuti di base della sicurezza economica intesa come processo, ci si può chiedere quali elementi assurgano a presupposti istituzionali per un corretto funzionamento dell’economia di mercato. Il primo elemento deve essere riconosciuto nella stabilità monetaria.
In un fortunato saggio sull’articolo 47 della Costituzione – articolo molto breve e un po’ ermetico in base al quale la Repubblica “promuove e tutela il risparmio in tutte le sue forme” – Fabio Merusi osservava che alla base di tale disposizione si ritrovava il valore della stabilità della moneta: la tutela del risparmio come valore economicamente e socialmente rilevante implica infatti che “uno dei compiti della «Repubblica» è di difendere, come valore in sé, l’elemento in cui si traduce la liquidità, di cui al rapporto risparmio-credito, la moneta. Il risparmio può essere difeso anche nella sua normale e prevalente destinazione creditizia solo se contemporaneamente si difende il valore della moneta, cioè se si controlla opportunamente l’intero ciclo finanziario, dalla formazione «incoraggiata» del risparmio all’investimento attraverso le imprese bancarie”[1]. Secondo l’interpretazione di Merusi, l’articolo 47 è così cruciale da stare addirittura a monte dell’articolo 41, con la conseguenza che quest’ultimo dovrebbe in qualche modo essere coordinato con l’esigenza fondamentale della stabilità monetaria[2].
Il valore della stabilità monetaria è peraltro riconosciuto anche in altri testi costituzionali: in Germania la Legge fondamentale lo ha a sua volta incorporato in conseguenza dell’impatto del fenomeno dell’iperinflazione del primo dopoguerra, che aveva portato all’azzeramento del valore della moneta, determinando una situazione di gravissimo dissesto e di incertezza nella società tedesca.
Oggi il medesimo valore è riconosciuto anche a livello europeo: il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) fa perno sull’articolo 127 TFUE, che pone l’accento sulla stabilità dei prezzi quale obiettivo principale. La lotta all’inflazione assurge a valore cui è dedicato l’intero sistema delle banche centrali, sistema di autorità indipendenti, e da sempre le banche centrali hanno goduto di questo status, proprio perché il valore della stabilità monetaria ha un rango quasi costituzionale, in quanto valore di lungo periodo, che non può essere messo in pericolo dalle esigenze contingenti dei governi e delle maggioranze, magari al solo scopo di guadagnare consenso a breve. Il SEBC è dunque il “guardiano della moneta”, posto al di fuori del circuito politico rappresentativo, che assicura questo valore.
La stabilità monetaria non è tuttavia sufficiente a garantire la stabilità finanziaria[3]. Sappiamo dagli eventi degli scorsi anni quanto il ciclo negativo che ha innescato la crisi economica, della quale non sono ancora del tutto noti gli esiti e soprattutto i tempi di recupero, sia nato dal profilo della stabilità finanziaria. La regolazione finanziaria negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ha mostrato una serie di smagliature che hanno reso difficili gli interventi di salvataggio e comunque hanno consentito che si sviluppasse negli anni un vero e proprio sistema bancario parallelo, non controllato da nessuno. Ciò è stato secondo molti interpreti la principale causa scatenante di una crisi di dimensioni storiche come quella che stiamo ancora vivendo. Sotto questo profilo la Banca Centrale Europea non ha responsabilità, perché il Trattato non le affida compiti di vigilanza, neppure su conglomerati finanziari che operano in più Stati membri.

Note

1.  F. MERUSI, Credito e moneta nella Costituzione, in “Quaderno n. 2, Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Seminario 1991”, Giuffrè, Milano, 1991, p. 174.

2.  “L’art. 41 non incide sull’art. 47 perché i due articoli disciplinano due fenomeni economici diversi e nettamente distinti, almeno sul piano logico. Non solo, ma, se un rapporto si vuol stabilire tra l’art. 41 e l’art. 47, si deve concludere che, nonostante la collocazione numerica, l’art. 47 è un prius rispetto all’art. 41 perché disciplina uno dei fattori antecedenti e condizionanti il fenomeno regolato dall’art. 41”, F. MERUSI, op.cit.

3.  Quella di stabilità finanziaria non è una nozione con un significato universalmente condiviso. Per una definizione si veda G. J. SCHINASI, Defining Financial Stability, IMF Working Paper, October 2004: “Financial stability can be thought of in terms of the financial system’s ability: (a) to facilitate both an efficient the effectiveness of other economic processes (such as wealth accumulation, economic growth, and ultimately social prosperity); (b) to assess, price, allocate, and manage financial risks; and (c) to maintain its ability to perform these key functions—even when affected by external shocks or by a build up of imbalances—primarily through self-corrective mechanisms”. Disponibile all’indirizzo http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf.
Per la Banca Centrale Europea la stabilità finanziaria identifica la condizione in cui “the financial system – which comprises financial intermediaries, markets and market infrastructures – is capable of withstanding shocks and the unravelling of financial imbalances. This mitigates the likelihood of disruptions in the financial intermediation process that are severe enough to significantly impair the allocation of savings to profitable investment opportunities”. Si veda Banca Centrale Europea, Financial Stability Review, 2011, disponibile all’indirizzo http://www.ecb.int/pub/pdf/other/financialstabilityreview201106en.pdf.

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