Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012

La Terza Sezione della Corte di Lussemburgo, rispondendo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal tribunale amministrativo bulgaro, ha stabilito che l’articolo 185, para. 1, della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non determinano un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, tale da imporre l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto già effettuata.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0234:IT:HTML