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L’istruttoria e il passato di una legge: i vecchi tribunali di commercio e le attuali sezioni d’impresa

di - 20 Ottobre 2012
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Sommario 1. Il presente è storico: cenni sulla giustizia commerciale tra antico e nuovo regime 2. Da tribunale dei mercanti a tribunale del commercio 3. Competenza, composizione, produttività e stile del vecchio giudice speciale 4. Giudici specializzati o eguali? 5. La preparazione di una riforma

1. Il presente è storico: cenni sulla giustizia commerciale tra antico e nuovo regime
La dialettica passato-presente è tema che dovrebbe interessare il legislatore più attento, perché strumentale all’azione politica. Gli effetti di una legge, misurabili in concreto con i dati giurisprudenziali, amministrativi o privati, possono essere previsti, almeno in parte, ricorrendo alle analogie offerte dall’esperienza storica. È in una tale precisa accezione (ossia per quanto riesce a dare in termini di previsioni normative) che il rapporto tra l’attualità e le situazioni già consolidate è considerato in queste pagine. Che si aprono con una domanda: cercare le tracce di ciò che è stato in quanto ora accade (per ricavarne indicazioni per il tempo a venire) è attività per economisti, futurologi, storici oppure può trovare spazio nell’istruttoria di una legge?
La funzione predittiva del passato, così utile ad individuare la reiterazione dei fenomeni (le serie statistiche e i cicli storici), o i precedenti politici, sembra essere esclusa dalle indagini del legislatore[1]. Eppure il controllo delle sopravvenienze, l’azione di contrasto alla conflittualità giuridica o addirittura sociale che una legge è capace di generare, può realizzarsi in maniera soddisfacente, seppure parziale, con uno studio serrato delle assonanze, delle similitudini tra presente e passato. Se la previsione del futuro, per la sua incertezza, resta appannaggio delle scienze esatte, la protezione del presente impone una qualche relazione con gli antecedenti storici.
Le “sezioni d’impresa”, introdotte di recente all’interno dei Tribunali civili, offrono materia sufficiente perché s’indaghi, se non sulla preparazione del provvedimento normativo[2], almeno sulle condizioni che favorirono il sorgere e il perpetuarsi delle antiche magistrature di commercio. La nuova legge richiama alla mente una corte speciale, che fu il prototipo della giurisdizione non ordinaria e può essere in un certo senso un modello per le odierne sezioni specializzate, suscettibili di esservi comparate ratione materiae. Il Tribunale di Commercio rappresentò, infatti, a diversi livelli (tempi della giustizia, composizione dell’organo giudicante, forma della procedura, motivazione della decisione) un elemento di modernizzazione dell’esperienza non solo giuridica. Nelle intenzioni e nelle convinzioni di chi si occupava a vario titolo della legge, il rapporto tra pubblica felicità e strutture giudiziarie era diretto, almeno nel settore della giurisprudenza commerciale. La materia mercantile, all’epoca qui presa in considerazione, richiedeva incertezze minime sul piano legislativo e dell’interpretazione. Gli anni che chiusero l’Antico Regime e aprirono davvero l’età moderna, furono tempi, in campo pratico, di traffici ampi e dell’affermazione piena, sul piano teorico, d’ideologie mercantilistiche.
Tra Sette e Ottocento si affermò, senza possibilità d’incertezze, l’idea del denaro come misura universale delle cose[3] e del mercato come luogo che identificava non solo le singole città, ma il mondo intero[4]. La fine dell’Ancient Régime aveva sgomberato il campo da ogni dubbio su quali erano state le dinamiche e i gruppi sociali prevalenti: con l’affermazione politica dei ceti medi, dei mercanti, il divario indicato dall’abate Sieyès (il terzo stato, che era tutto sul piano economico, non contava nulla su quello politico) era stato colmato e la borghesia, portata a termine la sua ascesa, era ormai al centro della scena[5].
Fu tuttavia nella prima metà del Settecento che quelle idee moderniste si profilarono: a Napoli, per esempio, come in Sicilia, le politiche riformiste riservarono un ruolo di primo piano alle Corti della giustizia mercantile. Nel resto della Penisola, e soprattutto a Nord, operavano da molti secoli, e con più forza rispetto al Sud[6], i tribunali delle arti: si trattava di giudici di settore che, nella società distinta in status o ceti, non solo perpetuavano la logica del pluralismo d’antico regime, ma realizzavano le aspettative di gruppi sociali molto organizzati e in attesa di risposte anche in campo giudiziario. Un pluralismo che era relativo sia alla legislazione sia alla sfera giurisdizionale. E così, ad ogni gruppo socialmente rilevante, corrispondeva un complesso normativo e una corte di giustizia speciale. Tra questi ultimi, il tribunale di commercio ebbe un rilievo particolare. Le logge dell’Italia centrale, e le corti mercantili in ogni dove, assolvevano dunque ad una funzione sociale di tipo conservativo: in altre parole, erano il riflesso di una comunità divisa in ordini e caratterizzata fin nel profondo dall’esistenza di società intermedie (dei mercanti innanzitutto, e poi dei giuristi di ogni funzione[7], degli ecclesiastici e di tutti gli altri status)[8].
A metà Settecento, vi fu uno scarto qualitativo nella politica giudiziaria di settore: nel 1739 Carlo di Borbone istituì a Napoli, prima il Supremo Magistrato di Commercio – il 30 ottobre – e poi, il 29 dicembre, il Consolato di Terra e di Mare[9]. Con i nuovi organi della giustizia mercantile, il sovrano intendeva affrontare temi e risolvere problemi di natura opposta a quelli tipici del mondo d’antico regime. Non si trattava di mettere a disposizione di un solo ceto, seppure il più dinamico, un sistema normativo e giudiziario efficace, ma di approntare per tutta la societas il rimedio della soluzione delle controversie influenti sulla situazione economica.

Note

1.  Rinvio al paragrafo 5 e in particolare agli scritti di Pio Caroni indicati nella nt. 59.

2.  Il tema sfugge alle possibilità di chi scrive, ma, per un’eventuale comparazione, si possono consultare i fatti e le idee riportate nel paragrafo 4, ove si danno indicazioni minime circa il dibattito sull’abolizione dei tribunali di commercio.

3.  La produttività del denaro, nonostante le ultime resistenze della Chiesa, (che si protrassero fino alla metà del diciannovesimo secolo) fu riconosciuta oltre che nella prassi, anche sul piano teorico e il contratto di mutuo poté essere considerato come oneroso: gli interessi diventavano leciti. Si veda per un approfondimento il saggio di Aurelio Cernigliaro, L’usura virtuosa, in Usura e mercato del credito, a c. di Francesco Macario e Adelmo Manna, Giuffrè, Milano 2000, pp. 3-18; poi Ugo Petronio, Il denaro è una merce. Il prestito ad interesse tra fisiocrazia e codificazione, in A Ennio Cortese, il Cigno, Roma 2001, pp. 98-126; saggio ripubblicato in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2001, n. 1-2, pp.55-94; cfr. il vol. misc. Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione, a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini e Gian Maria Varanini, Ècole française de Rome, Roma 2005; Umberto Santarelli, Sei lezioni sull’usura, Seu, Pisa 2005; infine il mio Processi per usura. Ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento, Esi, Napoli 2008 e, di Giuseppina De Giudici, Interessi e usure. Tra dirigismo ed equità nella Sardegna di Carlo Emanuele III, Edizioni ETS, Pisa 2010.

4.  Conviene richiamare le notissime analisi sulla città medievale di Sombart e Weber. Quanto al primo rinvio anche alle indicazioni della nota 22. Per entrambi al saggio di Agostino Petrillo, La città medievale e la nascita dell’Occidente moderno: Die Stadt di Max Weber, in Filosofie della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento, a c. di Matteo Vegetti, Carocci, Roma 2009, pp. 19-47. Da p. 25 trascrivo: «Mentre Sombart vuole indagare in maniera analitica i meccanismi socioeconomici che conducono alla nascita della città medievale, Weber si preoccupa invece delle peculiarità, delle caratteristiche che ne fanno un unicum, e degli sviluppi che da essa si originano. Ma questa sostanziale differenza di intenti tra i due studiosi non esclude un terreno comune»: sia lo storico, sia il sociologo ritengono che la forma-città prenda corpo nell’età di mezzo a partire dall’idea e dalla realtà del mercato, che diventa perciò una «categoria storico-economica».

5.  Emmanuel Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-Etat?, Paris 1789, trad. it. Roberto Giannotti, Cos’è il Terzo Stato?, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 3.

6.  A Napoli e in tutto il Regno, naturalmente, non mancarono magistrature, quali quelle delle Arti della lana e della seta, che costituirono, oltre ad un indubbio privilegio concesso a tutti gli appartenenti a quel ceto, uno strumento di compensazione della conflittualità socio-economica e un mezzo per garantire stabilità interpretativa. Rinvio, per un’illustrazione di questi vantaggi, ad un libro ancora utile, nonostante l’anno della sua edizione: mi riferisco a Raffaele Pescione, Il Tribunale dell’Arte della seta a Napoli, Unione Tipografica Combattenti, Napoli 1923, passim e in part. p. 10 ss.

7.  Avvocati, consulenti, giudici, notai o professori, gli uomini di formazione giuridica, mostravano una competenza cetuale meno ampia di quella degli altri ordini, ma comunque maggiore della coesione riscontrabile tra i giuristi moderni. Privati ormai, in parte, delle vecchie possibilità (per esempio, transitare dai ruoli della magistratura a quelli dell’avvocatura) e di quei compiti di costruzione della struttura statuale o di mediazione tra i gruppi sociali (svolti quasi in esclusiva durante l’antico regime) apparivano, rispetto ai mercanti, legati a logiche vicine al tramonto. Per inciso: ciò che residua di quelle potestà politiche e personali può essere il metro per accertare non più la forza di un ceto, ma la persistenza di pratiche opache.

8.  Al fenomeno della stratificazione sociale, del particolarismo giuridico (sia giudiziario, sia normativo) ha dedicato una chiara e articolata descrizione Adriano Cavanna in Storia del diritto moderno in Europa, I, Giuffrè, Milano 1982: rinvio perciò alle pp. 193-236.

9.  Francesco Perrone, Il Supremo Magistrato del Commercio, Pierro, Napoli 1916; Raffaele Ajello, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I. La Vita giudiziaria, Jovene, Napoli 1961, p. 118 ss; Carmelangela Mottola, Introduzione all’Inventario analitico al Supremo Magistrato di Commercio (1734-1808) dell’Archivio di Stato di Napoli.

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