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Prime note sulle misure di liberalizzazione introdotte dal decreto legge n. 1/2012 in tema di compenso delle professioni regolamentate

di - 16 Ottobre 2012
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Sommario: 1. Le professioni regolamentate nel c.d. decreto-legge “cresci Italia”: premessa. – 2. Le nuove previsioni normative in tema di determinazione del compenso professionale: l’articolo 9 d.l. n. 1/2012. – 3. Problemi applicativi nelle liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale. ­– 4. Profili di continuità e discontinuità in materia di tariffe professionali dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 c.d. decreto Bersani al decreto-legge n. 1/2012 e successive modificazioni: il caso della determinazione del corrispettivo per servizi di ingegneria e architettura nelle gare pubbliche – 5. Professione e mercato nella giurisprudenza comunitaria: il bilanciamento tra la libertà e tutela degli utenti. – 6. Le tariffe massime: un ostacolo all’accesso al mercato dei servizi legali? – 7. L’asimmetria informativa e le ragioni di tutela del consumatore. – 8. Segue. La posizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di compenso nei servizi professionali. – 9. La costruzione di un sistema professionale aperto alla concorrenza. Work in progress.

1. Le professioni regolamentate nel c.d. decreto-legge “cresci Italia”: premessa.
Il recente decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, c.d. “cresci Italia”, contiene un nucleo di importanti disposizioni che incidono sulle professioni regolamentate, e di conseguenza sul rapporto professionista – cliente (ovvero cliente – consumatore).
In particolare, la nuova disciplina introdotta in materia di determinazione dei compensi professionali dall’articolo 9 del predetto decreto-legge rappresenta un osservatorio privilegiato del processo di cambiamento in atto nel rapporto tra professioni e mercato, avviato sulla spinta del diritto comunitario e degli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In via preliminare, a testimonianza della forte influenza del diritto comunitario su quello nazionale, vale la pena osservare l’utilizzo della nozione di matrice comunitaria di professione regolamentata, già contenuta nelle norme di recepimento della direttiva unica sul riconoscimento delle qualifiche professionali[1], della direttiva servizi[2] e finanche della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette[3]; ciò conferma l’omogeneità nell’utilizzo degli stessi concetti giuridici afferenti ad ambiti concatenati e complementari[4].
Nella definizione generale si ascrivono le professioni intellettuali per le quali l’articolo 33 della Costituzione prevede l’espletamento di un esame di Stato quale mezzo rispetto al fine della tutela dell’affidamento che la collettività e il singolo cliente ripongono in coloro che offrono prestazioni intellettuali, che si caratterizzano per l’attitudine a soddisfare dei bisogni individuali e collettivi rilevanti per l’interesse generale; che ricevono una disciplina nel codice civile, con gli artt. 2229 e ss. (e, quanto alla determinazione del compenso all’articolo 2233 che, già a partire dal 2006 con le prime liberalizzazioni, ha subito importanti modifiche), nelle leggi professionali e nei codici deontologici che si ispirano a principi etici e al decoro della professione[5].
Si delinea uno schema normativo delle professioni intellettuali che prevede la tutela di interessi generali, settoriali e individuali fra di loro interferenti, e una disciplina che è crocevia di regole nazionali e comunitarie dirette a salvaguardare la funzione sociale della professione, la tutela degli utenti del servizio professionale e della concorrenza, il rispetto delle regole del mercato interno dei servizi.
In questa cornice si colloca il decreto n. 1/2012. Con riguardo alla ratio del nuovo intervento normativo sulle professioni può osservarsi che nella relazione allo schema del decreto-legge viene evidenziata la positiva correlazione tra la rimozione dei vincoli normativi e il contenimento della crescita dei prezzi. E, inoltre, viene collegato il venir meno della tariffa minima obbligatoria, già avvenuta nel 2006 con la liberalizzazione dei prezzi, alla flessione degli aumenti degli onorari che si registra negli anni successivi[6]. Pertanto, si legge nel documento che “non appare seriamente dubitabile che la politica di liberalizzazione e di apertura dei mercati, di tutti i mercati dei servizi privati e pubblici, sia possibile ed essenziale per promuovere la crescita del Paese”.
Sembra prevalere una visione “mercantilistica” del servizio professionale e sbiadirsi, in qualche misura, il valore sociale della professione.

2. Le nuove previsioni normative dettate in tema di determinazione del compenso delle professioni regolamentate: l’articolo 9 d.l. n. 1/2012.
In particolare, il citato articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (che ha subito, poi, importanti modifiche nell’iter di conversione in legge), ha espressamente abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Inoltre, al comma 2 ha stabilito che, ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
Tali parametri non possono in ogni caso essere utilizzati per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente (consumatore o micro-impresa) pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo).

Note

1.  D.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 di “attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, SO n. 228, all’art. 4, comma 1, lett. a), propone una definizione di professione regolamentata piuttosto dettagliata.

2.  Il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, che recepisce l’importante direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno riprende la definizione di professione regolamentata resa in materia di qualifiche professionali. Infatti, l’art. 8 lett. m) del decreto in parola la definisce come «un’attività professionale o insieme di attività professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3.  Cfr. D.lgs. 2 Agosto 2007 n. 146, recante “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”, in G. U. Serie generale, 6 settembre 2007, n. 207 introduce la definizione di professione regolamentata all’art. 18, comma 1, lett. n), del codice del consumo. Sia consentito rinviare per l’approfondimento della nozione giuridica di professione regolamentata e per i riferimenti alla giurisprudenza a alla casistica dei provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a L. Minervini, sub art. 18, comma 1, lett. n), in Le modifiche al codice del consumo, Giuffrè, Torino, 2009.

4.  Conviene precisare, alla luce della disamina della definizione di professione regolamentata che «Nel nostro ordinamento ciò che acquista precipuo rilievo giuridico ai fini della regolamentazione, ossia dell’insieme delle condizioni legali prescritte per l’esercizio di una data professione, è l’istituzione di un albo professionale, inteso quale strumento attraverso il quale il libero professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all’esercizio dell’attività professionale (…); di contro, da punto di vista del diritto comunitario, ciò che acquista rilievo è quel particolare aspetto della regolamentazione che consiste nel subordinare l’accesso o l’esercizio dell’attività in questione al possesso di un determinato diploma». Così testualmente Porcelli G., Il lavoratore autonomo e le professioni non protette, in Trattato di diritto privato europeo a cura di N. Lipari, II ed., I, Cedam, Padova, 2003, 601.

5.  La disciplina è contenuta nel codice civile al Capo II, Titolo III, del Libro V, rubricato «Delle professioni intellettuali». Per un approfondimento del tema, ex plurimis Lega C., Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1974, Della Cananea, L’ordinamento delle professioni, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 2003. Masucci T., Le professioni protette. L’associazione tra professionisti, in Trattato di diritto privato europeo a cura di N. Lipari, II ed., I, Cedam, Padova, 2003, 8 ss.; Tacchi, voce Professioni. I) Professioni, arti e mestieri (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991., 1 ss.

6.  Viene evidenziato che gli onorari dei commercialisti, (tracciati per atto-tipo), sono risultati in flessione, nei loro ritmi di crescita, nel biennio 2009-2010. Questa circostanza è ricondotta dall’Autorità al fatto che l’Ordine dei commercialisti si sarebbe adeguato ai rilievi formulati dalla medesima in merito alla portata restrittiva di alcune norme del codice deontologico relative alle tariffe che ponevano ostacoli alla libera determinazione dei compensi. L’adeguamento è avvenuto nel 2008 e nel 2009 si sono constatati gli andamenti dei prezzi di questi servizi sempre meno accentuati fino ad allinearsi con il tasso medio d’inflazione. Secondo l’Antitrust, diversa sarebbe la situazione degli avvocati. In questo caso, facendo riferimento a dati che partono dal 2000, si registrano andamenti chiaramente connessi con la fissazione autoritativa delle tariffe e comunque ben al di sopra della media dell’inflazione, almeno fino all’abolizione delle tariffe minime avvenuta con DL n.223/2006. Da questo momento in poi, la libertà nella fissazione dei prezzi ha consentito un evidente rallentamento della dinamica di crescita

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