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Prime note sulle misure di liberalizzazione introdotte dal decreto legge n. 1/2012 in tema di compenso delle professioni regolamentate

di - 16 Ottobre 2012
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Ai sensi del comma 3, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
Il comma 4 prevede, altresì, l’abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
Una prima lettura della norma evidenzia che all’eliminazione immediata delle tariffe di cui al primo comma, senza distinguo per tutte le professioni, segue la fissazione di obblighi di informazione stringenti in capo al professionista per quanto riguarda il compenso al fine di garantire la trasparenza necessaria per consentire al cliente di compiere una scelta consapevole.
In sede di definizione del testo relativo alla legge di conversione del decreto c.d. “cresci – Italia” è fiorito un intenso dibattito politico ed istituzionale, con la presentazione di numerosi emendamenti (180 circa!) che hanno portato alla riformulazione della norma licenziata dalla Commissione Industria in Senato[7].
In particolare, l’articolo a conclusione dei lavori parlamentari, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, è orfano della previsione dell’originario apparato sanzionatorio specifico finalizzato a rendere effettive e vincolanti le nuove regole.
Nel nuovo articolo 9 scompare la previsione per cui l’inottemperanza agli obblighi di informazione stabiliti nel comma 3 costituisce illecito deontologico, ed, inoltre, risulta stralciata la sanzione della nullità di protezione per la clausola che nella determinazione del compenso in violazione della legge utilizzi i parametri ministeriali nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese.
Tale rimedio poteva costituire una delle novità più rilevanti della disposizione normativa in argomento, amplificata dalla sua estensione sia al consumatore che alla microimpresa, sul presupposto di una situazione di inferiorità nella trattativa relativa alla fissazione del compenso dell’avvocato. Scelta innovativa poichè la nozione di consumatore secondo la giurisprudenza consolidata si limita alla persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale.
Ciò non toglie che nel caso di inadempimento del professionista si potranno attivare i rimedi che l’ordinamento già prevede in tema di responsabilità contrattuale, così come non è escluso che possano seguire conseguenze sul piano disciplinare.
Inoltre, nel nuovo comma 4, l’obbligo del preventivo in forma scritta si attenua nella previsione di un preventivo di massima. Tale prescrizione normativa è ritenuta una delle novità principali, un’importante innovazione diretta a rendere chiaro fin dall’inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l’attività da svolgere[8].
Stralci e aggiustamenti sembrano tradire le frizioni tra le istanze corporative e le esigenze di liberalizzazione della misura del “prezzo” del servizio professionale[9] e la difficoltà di adeguarsi al mutato contesto normativo nel quale professionista e cliente, nell’esercizio della loro più estesa autonomia negoziale, concordano l’onorario in funzione delle diverse variabili del caso concreto, liberi dai vincoli delle tariffe, in un mercato aperto alla concorrenza.
Nel nuovo scenario la domanda che si pone è se l’eliminazione delle tariffe professionali, che si propone di promuovere concorrenza e crescita economica, contemperi adeguatamente, le esigenze di tutela del consumatore, parte negoziale “debole” in ragione un dislivello informativo con il professionista tale da esporlo al rischio di selezioni avverse tra prestazioni intellettuali di cui non è in grado di valutarne qualità e valore, che incidono su interessi pubblici (quali l’amministrazione della giustizia, la salute ecc.).
Non può non evidenziarsi l’avvenuto capovolgimento del sistema tradizionale: al binomio asimmetria informativa/regolamentazione del compenso, il legislatore ha contrapposto (almeno in astratto) il binomio liberalizzazione/informazione sul compenso.
Il decreto c.d. cresci-Italia forgia un modello di professionista trasparente e di cliente informato.
Il bilanciamento del sistema si realizza con la previsione legislativa di stringenti obblighi informativi a carico del professionista per consentire al consumatore di compiere una scelta consapevole e responsabile conoscendo in anticipo le spese da sostenere, a conferma della complementarietà di concorrenza e informazione. Ed invero, come rileva autorevole dottrina, entrambi i profili concorrono alla realizzazione del buon funzionamento del mercato: la concorrenza consente una pluralità di scelte e l’informazione la libertà di scegliere in modo consapevole e di comparare le prestazioni offerte sul mercato[10].
In questa prospettiva la novità della disciplina è dirompente in quanto l’eliminazione dei vincoli normativi e deontologici alle tariffe professionali fa perno, tra l’altro, su una figura di cliente (consumatore) attento e informato e perciò capace di superare le asimmetrie informative con il professionista. In conseguenza della ulteriore apertura del mercato dei servizi professionali alla concorrenza viene richiesto, rispetto al sistema previgente, un maggiore dovere di informazione e diligenza in primis al cliente.

Note

7.  Nel corso dell’esame del disegno di legge (S.3110) in Commissione Industria, che si è concluso il 28 febbraio 2012, sono stati presentati numerosi emendamenti relativi all’art. 9 del D.L. n. 1/2012; dopo la consueta discussione in assemblea il citato disegno di legge è stato approvato dal Senato il 1° marzo u.s e trasmesso alla camera il giorno successivo. Il disegno di legge (C. 5025) di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è stato approvato in via definitiva il 22 marzo u.s. e convertito, con modificazioni, nella legge del 24 marzo 2012, n. 27 pubblicata in Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 2012.

8.  Cfr. Parere del Consiglio di Stato 5 luglio 2012, n. 3126.

9.  Cfr. Ticozzi M., Autonomia contrattuale, professioni e concorrenza, Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi CA’ Foscari – Venezia, CEDAM, 2007, 73 ss.. La giurisprudenza riteneva la regola dell’obbligatorietà della tariffa professionale, già prima delle intervenute modifiche legislative, come posta a tutela degli interessi della categoria professionale ad evitare un illecito accaparramento della clientela. Non era ritenuta una previsione strumentale alla realizzazione di un interesse generale riferibile alla collettività, come, per esempio, per la regola che impone l’obbligatoria iscrizione all’albo professionale, e per tale ragione i giudici hanno ritenuto sul piano civilistico valido il patto che vi derogava, ferma restando la responsabilità del professionista sotto il profilo disciplinare. Cass., sez., Un., 19 settembre 2005, n. 18450, in foro it., 2006,I. Ed, invero, il contratto di prestazione d’opera intellettuale come noto è un “contratto sinallagmatico di scambio tra prestazione d’opera intellettuale e corrispondente compenso”. L’onerosità nel contratto di prestazione d’opera intellettuale è un elemento disponibile per le parti. La Corte di cassazione (sent. 17 agosto 2005, n. 16966 ha affermato che “al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell’affectio nella benevolentia o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un indiretto vantaggio”.

10.  Cfr. Il rapporto tra la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori (M. Sandulli – D. Spagnuolo) nel Rapporto sul Consumerism 2009, curato da Consumers’ Forum in collaborazione con l’Università degli studi di “Roma Tre”, pubblicato sul sito: http//www.consumersforum.it/..

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