Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decreto 10 agosto 2012, n. 161

Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012 ed è entrato in vigore il 6 ottobre 2012. Esso stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del Codice dell’Ambiente, che prevede che “possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti”. La qualifica di sottoprodotto esclude quella di rifiuto e consente la riutilizzazione del materiale. Il regolamento enuncia quattro condizioni in base alle quali il materiale da scavo è da considerarsi un sottoprodotto: i) deve essere stato generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione del materiale stesso; ii) deve essere utilizzato nel corso dell’esecuzione della stessa opera in cui è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti o interventi simili ovvero in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; iii) deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; iv)  deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4 del decreto.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono da considerarsi, invece, rifiuti a tutti gli effetti. Per riutilizzare il materiale da scavo nel corso dell’esecuzione della stessa opera in cui è stato generato o di un’opera diversa, l’impresa deve presentare all’Autorità competente un “piano di utilizzo” almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05810;161!vig=