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Energie rinnovabiliTAR Veneto, Venezia, sez. II, sentenza 6 agosto 2012, n. 1113

di Osservatorio Energia - 7 Settembre 2012
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Il Giudice Amministrativo dichiara la carenza di legittimazione a ricorrere nei confronti di uno dei ricorrenti, il “Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente”, nel giudizio vertente sulla legittimità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di origine agricola. L’esame dello Statuto di detto Comitato permetteva infatti di evidenziare come il fine prioritario ed esclusivo dello stesso fosse il solo promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione dell’impianto a biogas nell’ambito territoriale del Comune di Piombino. Questo ha portato il TAR a sostenere l’insussistenza, nei confronti di detto Comitato, dei requisiti di “non occasionalità” nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso. L’esame dei suddetti atti dimostrava infatti come l’attività del Comitato si esaurisse nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell’opposizione alla realizzazione dell’impianto citato, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%202/2011/201101296/Provvedimenti/201201113_01.XML


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