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Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati

di - 1 Agosto 2012
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Nel momento in cui l’ermeneutica del diritto costituzionale aveva iniziato a svilupparsi sulla base di una riflessione sistematica sempre più approfondita, il diritto costituzionale italiano è stato scosso da un terremoto che ha imposto di riconsiderare ab imis i presupposti conoscitivi della disciplina e i suoi metodi di studio. Mi riferisco al mutamento del sistema elettorale del nostro Paese, che si reggeva su una corrispondenza della composizione delle assemblee rappresentative alla proporzione dei risultati raggiunti dalle diverse liste elettorali, e parallelamente all’intensificarsi del processo di integrazione europea che ha scosso alcune certezze sistematiche e interpretative. Alcuni specialisti di diritto costituzionale e pubblico in genere hanno persino accreditato l’idea, diffusa dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, che si fosse chiusa in Italia un’esperienza costituzionale, e se ne fosse aperta un’altra, quella della “seconda Repubblica”, caratterizzata da una nuova cultura giuridica e costituzionale il cui metodo di lavoro si rivelava sempre più attento soprattutto all’effettività costituzionale, alla revisione dei criteri di distinzione tra pubblico e privato, alla ridefinizione della forma di governo e alla messa in discussione delle tradizionali categorie dello Stato di diritto, della separazione dei poteri, della solidarietà sociale e persino dei beni pubblici. Si è diffuso, nello studio in particolare del diritto costituzionale, un orientamento che faceva sempre più riferimento allo studio della giurisprudenza delle corti nazionali e sovranazionali e che tuttavia continuava il percorso proprio di una scienza specialistica, iniziato nei primi decenni di entrata in vigore della Costituzione, svalutando lo studio della storia costituzionale e del pensiero dei costituzionalisti dell’Ottocento o dei primi decenni del Novecento e riducendo il ricorso allo studio comparativo ad una ricerca tecnico-descrittiva, dalla quale trarre suggerimenti per l’importazione di congegni costituzionali che consentissero di rafforzare il ruolo dell’esecutivo e del Presidente del Consiglio dei ministri. Piuttosto che interrogarsi sulle ragioni storiche dei mutamenti di percorso del pensiero costituzionalistico, é sembrato il caso di insistere sul carattere tecnico assunto ormai da tale disciplina, con l’effetto di allontanare del tutto da esso l’interesse dell’opinione pubblica. Dopo la crisi del sistema partitico, e dopo gli scandali sul finanziamento dei partiti e una parziale riforma delle amministrazioni pubbliche, sarebbe iniziata un’esperienza costituzionale che persegue la “polarizzazione” degli schieramenti politici, grazie a un sistema elettorale maggioritario e che esige la realizzazione di urgenti revisioni costituzionali che, rafforzando il governo e il sistema partitico maggioritario, consentano un limitato sviluppo delle autonomie locali e soprattutto delle dinamiche dell’economia internazionale. In effetti, in Italia, da un punto di vista formale, la costituzione repubblicana non é finora profondamente mutata, anche se emerge sempre più chiaramente un contrasto tra due diverse concezioni dei rapporti tra diritto pubblico e diritto privato, tra sviluppo dell’economia ed esigenze di interventi dei poteri pubblici.
La costituzione repubblicana del 1947 è il risultato di un processo storico che non comincia con l’ingresso dei parlamentari eletti dal popolo nell’Assemblea costituente, ma inizia molto prima passando attraverso le varie contraddizioni della storia dell’Italia unita, le difficoltà incontrate dal Paese, nel difficile cammino verso la ricerca di un’identità culturale, il superamento dell’esperienza autoritaria e corporativa, la ricerca di istituzioni democratiche e di un equilibrato rapporto con gli altri Paesi dell’Europa e del Mediterraneo. La c.d. “seconda Repubblica” non solo non è riuscita a interrompere le prassi di corruzione, clientelismo e relazioni con la criminalità organizzata che hanno caratterizzato la precedente fase di sviluppo istituzionale del Paese, ma ha persino cercato di mettere in dubbio i valori costituzionali repubblicani, quelli fondati sull’esame degli sviluppi del costituzionalismo europeo e sull’abitudine al colloquio con gli studiosi di altri Paesi e di altre discipline, come era nella tradizione ottocentesca e dei primi decenni del Novecento tra i cultori del diritto costituzionale.
Di fronte alla raffica di progetti di revisione costituzionale appoggiati dai governi Berlusconi e Monti, la dottrina costituzionalistica italiana ha cercato di reagire, spostando quasi totalmente il discorso sulla procedura di revisione, sulla necessità di rallentare i tempi dell’approvazione delle leggi di riforma costituzionale, evitando tuttavia quasi del tutto di pretendere posizione nel merito, proponendo soluzioni alternative, approfondendo i temi attuali della democrazia, delle autonomie territoriali, del rafforzamento del sistema delle garanzie. Aver a lungo taciuto su questi grandi temi ha creato imbarazzo tra gli esperti ed è emersa talora la differenza di idee sui valori costituzionali di fondo, tra chi continua a rifarsi a schemi ideologici ormai improponibili e chi vagheggia un ritorno alla democrazia dei partiti che ha purtroppo fornito un’esperienza tutt’altro che rassicurante.

4. – I rischi connessi a un uso scorretto della revisione costituzionale e le vie per riaffermare un’idea di costituzione nazionale viva e vitale. Un altro scrittore tedesco, Hans Meyer, che ha più volte auspicato la convocazione di un’Assemblea costituente in Germania, prevista nell’art. 146 GG (anche dopo la revisione di quest’ultimo), nella convinzione che si potrebbe così offrire al popolo l’occasione di partecipare, sia pure indirettamente, a un dibattito sul proprio futuro costituzionale, sottolinea che la “Legge fondamentale” del 1949 è diventata un testo costituzionale soggetto a continue revisioni. La Legge fondamentale sarebbe stata contagiata, secondo questo scrittore, da una vera e propria malattia, la “revisionite”, un mezzo che consentirebbe ai politici tedeschi di ritoccare continuamente il dettato di singole disposizioni costituzionali, facendo persino ricorso a procedure speciali (come è accaduto in occasione della riunificazione del Paese). Il fenomeno, favorito dalla crescente tendenza verso la specializzazione nello studio del diritto costituzionale, costituirebbe una patologia particolarmente pericolosa, perché tale prassi consente di muovere all’attacco di singole parti di costituzione, ai frammenti di essa, per alterare il senso dei principi della costituzione nel suo insieme.

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