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Costituzione, tributi e mercato

di - 23 Luglio 2012
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Indice
1.- Una singolare vicenda culturale.
2.- L’art. 41 Cost. e il contesto europeo.
3.- Politica fiscale e mercato.
4.- Cittadinanza e tributi.

1.- Una singolare vicenda culturale.
Un duplice processo di isolamento, concettuale e dommatico, ha caratterizzato la riflessione giuspubblicistica sulla disciplina costituzionale dell’economia. Il primo ha riguardato la rottura dell’unità della Costituzione, entro la quale è stato autonomizzato un corpus di norme che comporrebbero la specifica “Costituzione economica”; il secondo ha riguardato, entro questo stesso corpus, le norme sull’iniziativa e sulla proprietà private, concepite come il nucleo caratterizzante l’intera disciplina, nella dialettica – che le caratterizza – della tutela di un fascio di situazioni soggettive private e di un fascio di interessi collettivi connessi o contrapposti. Nessuno di questi due processi può condurre, a mio parere, a risultati scientificamente convincenti.
Se non erro, il primo ad aver compiuto con efficacia uno sforzo nella direzione dell’affermazione del paradigma della “Costituzione economica” (tentativi precedenti non erano mancati, ma non avevano ottenuto significativo consenso) è stato Giovanni Bognetti, che lo ha impiegato anche in funzione prescrittiva, allo scopo – cioè – di sorreggere un’ampia proposta riformatrice delle norme costituzionali dedicate all’economia[1]. Dopo di lui, molti ne hanno fatto uso[2]. Già in altre occasioni ho manifestato più di una perplessità sull’effettiva utilità (e correttezza) dell’elaborazione della nozione di “Costituzione economica”[3]: se si tratta di una formula riassuntiva per indicare il complesso delle norme costituzionali sull’economia, non sembra avere alcuna utilità; se si tratta di una formula che allude ad un ordinamento nel quale la soggettività economica prevale su quella politica, sicché la posizione di ciascuno non dipende dal fatto d’essere cittadino, ma lavoratore salariato, datore di lavoro o quant’altro, è evidente che la sua applicabilità all’attuale esperienza italiana è inimmaginabile[4]; se si tratta di una formula che intende identificare nella disciplina dell’economia il nocciolo essenziale della Costituzione, evoca un isolamento della disciplina dell’economia rispetto al corpo della Costituzione che certo i Costituenti non vollero (e non risulta dall’impianto costituzionale) e presuppone che quella disciplina abbia una fondazione puramente “tecnico-economica”, mentre è del tutto evidente che i suoi contenuti dipendono ampiamente dai valori sociali riconosciuti dalla Costituzione[5]. Ancora meno condivisibile è un ulteriore modo di far riferimento a quella nozione: se, infatti, per Costituzione economica si intendono le regole dell’economia che sono in action e non stanno solo in the books, regole che non sono identificabili in ragione del loro rango nel sistema delle fonti, ma della loro oggettiva importanza di sistema (sicché della “Costituzione economica” potrebbero far parte anche leggi ordinarie, o atti normativi di autorità indipendenti), il rapporto gerarchico tra le fonti si smarrisce e la Costituzione perde il suo potere conformativo e autenticamente precettivo. Non solo. Questa posizione postula una vera e propria dissoluzione del rapporto fra politica ed economia, occultando lo stretto nesso che lega il sistema economico e la coesione politica, nonché la natura essenzialmente politica del mercato, delle sue regole, delle sue garanzie. In altra occasione[6] ho cercato di chiarire come la retorica della “mano invisibile” non abbia alcun fondamento nemmeno nel pensiero del suo preteso fondatore (intendo: di Adam Smith), ma in questa sede sono costretto ad omettere la motivazione di questa affermazione. Mi accontento, dunque, di rilevare che non l’indeterminata e indeterminabile “Costituzione economica” deve essere considerata e assunta a paradigma, bensì la Costituzione tanto nel suo complesso quanto nel suo specifico riferimento all’economia, che è cosa affatto diversa.
Quanto al secondo dei due processi di isolamento che segnalavo in apertura, il suo fondamento teorico risulta ancor meno comprensibile. Per la verità, non mi risulta che uno sforzo argomentativo a sostegno di questo atteggiamento sia mai stato compiutamente dispiegato, ma è un dato di esperienza che la dottrina, esaminando i rapporti economici nella Costituzione, non solo si sia occupata prevalentemente di iniziativa economica e di proprietà, ma – soprattutto – abbia quasi sempre trascurato o almeno sottovalutato i collegamenti tra le norme che le concernono e le stesse altre previsioni normative che farebbero parte della pretesa “Costituzione economica”. La questione interessa, qui, per quanto in particolare riguarda la triangolazione fra articolo 41, articolo 42 e articolo 53 della Costituzione: è ad essa che va dedicata specifica attenzione.

2.- L’art. 41 Cost. e il contesto europeo.
La discussione sull’art. 41 della Costituzione, inizialmente, si era concentrata sul rapporto intercorrente fra i suoi tre commi e sul significato dei lemmi utilizzati da ciascuno di essi: l’“iniziativa” economica privata, tutelata dal primo comma dell’art. 41 Cost., era da distinguere dal suo “svolgimento”, regolato dal secondo comma? L’una e l’altro potevano essere ricostruiti come momenti della più comprensiva “attività” cui si riferisce il terzo comma? L’iniziativa regolata dal primo comma abbracciava qualunque attività economica, l’attività di impresa, o solo la produzione orientata allo scambio? I limiti dell’iniziativa coincidevano o non con quelli del suo svolgimento? Questi e altri – meno centrali – interrogativi hanno affaticato per molti anni la dottrina, che, come è ben noto, non ha trovato un punto di sostanziale accordo. Sotto di loro, peraltro, giaceva un più sostanziale problema, che era quello dell’esistenza o meno di un fondamento costituzionale della concorrenza e del mercato (in assenza di una loro formale menzione nel testo originario della Costituzione).

Note

1.  Cfr. G. BOGNETTI, Il modello economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, in AA. VV. Verso una nuova Costituzione, a cura del “Gruppo di Milano”, Milano, Giuffrè, 1983, I, 133 sgg.; ID., La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Milano, Giuffrè, 1993 (2^ ed., 1995).

2.  Cfr., tra gli scritti più significativi, S. CASSESE, La nuova Costituzione economica. Lezioni, Bari-Roma, Laterza, 1995, spec. 3 sgg.; L. CASSETTI, Stabilità economica e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino, Giappichelli, 2002, spec. 187 sgg.

3.  Rinvio dunque, senz’altro, a M. LUCIANI, Economia (nel diritto costituzionale), in Digesto, IV edizione, vol. V pubblicistico, Torino, UTET, 1991.

4.  La critica alla “Costituzione economica” intesa come Costituzione basata su un principio economico anziché politico è già in C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, Berlin, Duncker u. Humblot, 1931, trad. it. di A. Caracciolo, Il custode della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1981, spec. 149 sgg.

5.  Si è negato che, di per sé, il riferimento alla Costituzione economica evochi il primato dell’economico sul politico o la separatezza delle norme sui rapporti economici dalle altre norme costituzionali (così V. ATRIPALDI, La Costituzione economica tra “patto” e “transizioni”, in Governi ed economia. La transizione istituzionale nella XI Legislatura, Padova, Cedam., 1998, 9 sg.), ma se così fosse vorrebbe dire che quel riferimento non avrebbe alcun senso. Del resto, quando si negano quel primato e quella separatezza e si afferma che la Costituzione economica reggerebbe semplicemente, in particolare, la “dialettica tra autonomia privata ed azione pubblica di indirizzo e controllo dell’economia” (così G. BIANCO, Costituzione ed economia, Torino, Giappichelli, 1999, 201), si dimostra chiaramente, a mio avviso (e per le ragioni indicate nel testo), la disutilità della nozione.

6.  Cfr. Unità nazionale e struttura economica, cit., spec. 655 sgg.

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