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Crisi dei mercati e sovranità dello Stato: qualche elemento di discussione

di - 16 Luglio 2012
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1. La crisi dei mercati (finanziari), inaugurata dal dissesto dei mutui subprime statunitensi, intervenuto nel biennio 2007-2008, oltre ad aver contagiato drammaticamente una serie di strutture portanti dell’economia reale (in termini almeno di flessione del prodotto interno lordo, di aumento della disoccupazione, di crollo degli investimenti nel settore industriale, di riduzione di stipendi e di pensioni, di contrazione di spesa sociale e di progressivo allargamento della forbice tra i redditi bassi e quelli medio alti), ha aggredito agli inizi del 2010 i debiti pubblici di numerosi Paesi europei, i c.d. debiti sovrani, mettendo a dura prova anche la tenuta di alcune fondamentali categorie del diritto costituzionale, come quella di sovranità dello Stato.
Questa nozione, infatti, in entrambe le sue accezioni, di potere d’imperio dell’ordinamento statale, nei confronti di ogni altro centro di potere esistente all’interno del suo territorio, e di indipendenza verso l’esterno, nei confronti degli altri Stati e del diritto di altri ordinamenti, come quello comunitario, si trova in grandissima sofferenza rispetto agli effetti di una crisi di valenza mondiale, che ha inevitabilmente reso più fragile il già delicato tornante dei rapporti tra politica ed economia.
In tale cornice, il presente contributo intende offrire qualche iniziale elemento di discussione al tema, guardando in particolare alle modalità con le quali, a livello comunitario, le istituzioni pubbliche e gli attori fondamentali, deputati ad imbrigliare le conseguenze della crisi finanziaria ed economica in atto, hanno concretamente operato verso alcuni Stati membri dell’Unione europea, titolari di pesantissimi debiti sovrani, con specifica attenzione per le vicende italiane.
Il quesito finale al quale si potrà fornire solo un primo tentativo di risposta è se si possa davvero rinunciare all’essenza del potere sovrano, per la parte almeno in cui esso esprime, come avviene nei sistemi autenticamente democratici (v. l’art. 1, comma 2 della Costituzione italiana), la misura ultima della stessa appartenenza della comunità politica allo Stato e il luogo d’elezione dove coltivare e promuovere, incessantemente, il rispetto dei diritti e delle libertà della persona.

2. Proprio la dimensione dei rapporti tra politica ed economia, cui si è fatto appena un breve cenno, costituisce, com’è facile intuire, un possibile argomento d’indagine, che ne fa una cornice ideale, se è vero che la crisi tende a spezzare i punti di (naturale) sutura tra le due prospettive, per poi dissolvere quasi interamente la prima nella seconda.
Ora non vi è dubbio (v. analogamente Luciani 2011, 74; ma v. già Luciani 1996, 161 e passim, nonché Ciolli 2010, 4 e ss.) che compito essenziale del diritto costituzionale sia, anche, quello di salvaguardare il primato della politica sull’economia, politica che, nei regimi democratici (ma al di fuori di essi la Costituzione può esprimere davvero il nome e la cosa che le sono proprie, secondo l’insegnamento che si ricava già dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789?), trova nella rappresentanza politico-parlamentare la sua ineliminabile manifestazione.
E’ alla luce di tale ultimo rilievo che devono essere presi in considerazione i diversi profili critici (e gli avvenimenti) che hanno interessato, nel biennio concluso almeno, le relazioni tra la crisi dei mercati e il potere sovrano degli Stati.
Ciò, invero, secondo due differenti linee di sviluppo: l’una che ha visto, in realtà, più che la sconfitta del potere sovrano degli Stati rispetto al potere del mercato globale e dei nuovi attori del sistema economico, l’allargamento della divaricazione del ruolo politico dei singoli Stati, in rapporto alla capacità di influenzare le strategie elaborate da istituzioni come la Banca centrale europea, con una sovranità che, quindi, “si depaupera per i Paesi che contano di meno e si incrementa per quelli che pesano di più” (così già l’approccio di Cocco 2000, 200, 201 e passim).
L’altra che è, invece, tutta schiacciata sullo spostamento del baricentro del potere decisionale effettivo a favore di “tecnostrutture potenti ed efficienti” (la Banca centrale europea, su tutte), “delle multinazionali più floride e di una burocrazia tecnocratica assai potente” e invasiva (ancora Cocco 2000, 200 e 202; ma v. anche Pinelli 1997, 62 e passim), soggetti e organismi che, a vario titolo, sembrano integralmente dettare l’agenda agli Stati dell’Eurozona (o almeno a una parte consistente di essi), rendendo flebili davvero le istanze di sovranità che da Dublino, Lisbona, Atene, Roma, Madrid… possono (ancora) promanare.

3. Di tali vicende complessive, alcune di larga eco anche fuori dal più ristretto circuito degli addetti ai lavori, non si può che compiere, in questa sede, una ricognizione assai sintetica.
Ci si deve riferire, allora, in particolare: alla questione dell’inserimento nei testi costituzionali dell’obbligo di pareggio di bilancio, in base alle indicazioni del c.d. “Patto euro plus”, allegato alle Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 (e la cui esigenza è stata ribadita fermamente dal Consiglio europeo del 30 gennaio 2012), questione che non sarà peraltro oggetto specifico di queste note (ma per un suo esame v. Ciolli 2012, 1 ss. e spec. 5 ss.); alla lettera del 5 agosto 2011, del Governatore della Banca centrale europea in scadenza, Jean-Claude Trichet, e del neo Governatore della medesima Banca centrale, Mario Draghi, indirizzata al Governo italiano al fine di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche (sulla quale v. infra il punto 4); alla vicenda del referendum popolare greco che il premier Papandreou, agli inizi di novembre 2011, aveva proposto, senza successo, in ordine all’approvazione delle misure di salvataggio del debito pubblico ellenico “imposte” dall’Unione europea; alla creazione nel 2010 del fondo salva Stati europeo (EFSF), pur recentemente declassato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s, e del nuovo fondo permanente ESM; al crescente ruolo svolto dalle medesime Agenzie di rating, organismi privati la cui legittimazione è davvero assai incerta; in relazione all’attività svolta da questi ultimi soggetti all’iniziativa giudiziaria intrapresa tra fine 2011 e inizio 2012 dalla procura di Trani nei confronti delle Agenzie Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s, contestando in modo specifico l’esistenza di un cartello tra le tre Agenzie ai danni dei cittadini e dei risparmiatori italiani; ai condizionamenti che la crisi economico-finanziaria e fattori “esterni” al circuito politico-parlamentare hanno determinato sugli organi titolari della funzione di indirizzo politico, anche favorendo un “ricambio” nella composizione di alcuni Governi dei Paesi dell’Eurozona (Grecia, Italia, in particolare) e talvolta anticipando la scadenza naturale della legislatura (Irlanda, Portogallo, Spagna, Slovenia, Slovacchia…; ma sulla vicenda greca v. qualche spunto nel punto 5); più in generale, infine, a una verifica della persistente capacità dei testi costituzionali, sui quali la stessa nozione di sovranità trova linfa e fondamento (v. il punto 6), di reggere all’urto delle regole del mercato e della finanza, spesso così poco attente alle dinamiche dell’economia reale (anche in ragione delle modalità con cui, come si è scritto recentemente, la speculazione finanziaria è riuscita a emanciparsi dall’economia reale: v. Di Gaspare 2011, 119 ss. e passim), ma pure in grado di dettarne le linee di indirizzo (come non considerare, ad esempio, in tale ambito l’importanza assunta, specie nella prima fase della crisi economica di questi anni, dai c.d. fondi sovrani che molti problemi pongono anch’essi alla tradizionale concezione del potere sovrano statale?).

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