Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

La liberalizzazione delle attività economiche*

di - 29 Giugno 2012
      Stampa Stampa      

3. Notevole è il ruolo assegnato al Governo nei processi di smantellamento dell’ordinamento amministrativo.
Il meccanismo prioritariamente richiamato è quello del regolamento di delegificazione. L’effetto abrogativo delle limitazioni all’accesso alle attività economiche è demandato ad un regolamento governativo: va rimarcata, al riguardo, la consapevolezza in ordine alla necessità di puntuale e specifica individuazione dei requisiti e delle condizioni abrogate non potendo le clausole generali di legge, accompagnate peraltro da un’ampia serie di materie escluse, sortire alcun effetto immediatamente precettivo.
Ruolo centrale è attribuito al Governo anche in chiave di poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. Ciò presuppone – è bene sottolinearlo – che il dovere di liberalizzare gli ambiti amministrativi spetta in prima battuta alle Istituzioni competenti, sotto minaccia di sostituzione governativa. Con riferimento agli atti non statali il testo originario del D.L. 1/2012 attribuiva al Governo la titolarità del potere sostitutivo, previo procedimento di infrazione, nei confronti delle regioni e degli enti locali che dovessero mantenere in vita o adottare normative in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica. In sede di conversione la disposizione è stata in parte ridimensionata; si attribuisce adesso al Governo il compito di raccogliere le segnalazioni con cui le autorità indipendenti denunciano restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati, in modo da predisporre iniziative di coordinamento amministrativo e normativo, in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. Il permanente richiamo all’articolo 120 Cost. sembra confermare la possibilità di sostituzione del Governo agli enti territoriali inadempienti.

4. Questo particolare ruolo affidato al Governo è sorretto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che svolge, da questo punto di vista, compiti istruttori e di sollecitazione. La stessa autorità antitrust è legittimata ad impugnare tutti gli atti amministrativi lesivi delle regole di concorrenza; ciò significa che rispetto ai poteri del governo l’Antitrust è organo propulsivo e strumentale laddove, invece, con riferimento agli atti amministrativi l’Autorità stessa, in virtù della legittimazione straordinaria, può esercitare azioni di impugnazione e di annullamento.
Dal primo punto di vista si può richiamare il parere obbligatorio da rendere sui regolamenti di delegificazione del Governo; l’Autorità suggerisce così i contenuti delle disposizioni abrogative, ponendosi al centro del processo di riforma, nella prospettiva della liberalizzazione.
Meritevole di menzione è poi la previsione che affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza in materia di clausole vessatorie; spetta ad essa dichiarare, su denuncia degli interessati, il carattere vessatorio di una clausola contenuta in un contratto dei consumatori.

5. Non mancano nelle recenti manovre interventi sui beni pubblici mossi dall’esigenza di restituire al mercato e alle transazioni economiche determinati asset precedentemente considerati di interesse pubblico. In particolare, si spinge verso lo scorporo di alcune grandi reti di trasporto dell’energia dalla proprietà del soggetto (ex monopolista pubblico) gestore. Questa attenzione verso i beni non sorprende affatto essendo il patrimonio immobiliare pubblico (o quasi-pubblico) da sempre considerato come fonte per il reperimento delle risorse finanziarie dello Stato così come entità bisognosa di entrare nel circuito economico-produttivo.

6. Ritengo, in conclusione, che le ultime manovre abbiano compiuto un significativo salto di qualità nella “tecnica” legislativa di “liberalizzazione” delle attività economiche. Non soltanto esse spingono verso la semplificazione dell’azione amministrativa, ma incidono, esplicitamente, sulle condizioni sostanziali che regolano l’accesso e lo svolgimento delle attività economiche di interesse generale. La legislazione incide direttamente sull’autonomia privata, sugli ambiti delle autonomie territoriali e funzionali in virtù della corrispondente estensione della “tutela della concorrenza”. A ciò si collega il ruolo centrale affidato al Governo incaricato di modificare il quadro legislativo attraverso regolamenti di delegificazione e di intervenire nei confronti degli enti autonomi che non dovessero adeguarsi alle linee della riforma. Meccanismo che si completa con la possibilità di attivare i poteri sostitutivi di quell’articolo 120 della Costituzione, sia a danno degli enti pubblici territoriali sia a danno degli ordini professionali e di altri enti autonomi. I meccanismi prefigurati mirano ad un radicale mutamento del rapporto autorità-libertà nell’ambito delle attività economiche di interesse generale e prevedono articolati sistemi di enforcement volti, prima ancora che ad attuare le riforme, a modificare il quadro normativo di livello primario e secondario.

Pagine: 1 2


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy