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Alcune recenti tendenze del diritto amministrativo*

di - 27 Giugno 2012
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17.- Uno sguardo ai recenti interventi di carattere processuale.
Mi limito ad accennare alla c.d. class action amministrativa, presentata come una innovazione di grande rilievo, in grado di influire efficacemente sulla efficienza dell’amministrazione.
Viceversa, per il modo in cui è stata disciplinata, risulta essere un rimedio assolutamente inadeguato; anzi, se non avessi davanti un uditorio di così elevato livello, mi consentirei di dire che si tratta di un rimedio addirittura ridicolo: esperendo la class action si può ottenere molto meno di quello che si può ottenere con le azioni ordinarie previste dal codice del processo amministrativo.
Vorrei aggiungere che, per l’effettivo superamento della inefficienza dell’amministrazione, c’è una sola alternativa: o si riesce a semplificare l’opera dell’amministrazione, tagliando centri decisionali, consultivi, e via dicendo, ed eliminando tutti i passaggi procedimentali che non siano provatamente indispensabili, ed inoltre costringendo l’amministrazione (anzi, i funzionari) ad agire tempestivamente; oppure occorre fare la scelta drastica di liberalizzare le attività private, almeno quelle che sono insieme di interesse privato e di interesse pubblico; ma liberalizzare le attività private comporta che non debbano essere previsti né provvedimenti (autorizzatori) preventivi né provvedimenti (di controllo) successivi all’inizio dello svolgimento di tali attività; eliminando completamente, o almeno riducendo ad interventi del tutto marginali e tassativamente stabiliti, il ruolo dell’amministrazione.

18.- In questo secondo senso sembra orientarsi il legislatore in tempi recentissimi, dal decreto c.d. Tremonti, dell’agosto 2011, in poi.
Con l’articolo 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. decreto Tremonti) è stato enunciato il principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”; e divieti possono esserci “nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”.
Bisogna riconoscere che il principio della libertà di iniziativa economica non è affatto riconosciuto senza forti limiti.
Nella stessa direzione della liberalizzazione si collocano varie disposizioni successive: l’art. 34 del c.d. decreto Salva-Italia (d.l. n. 201 del 2011), che ha abrogato numerose restrizioni alle attività private; l’art. 1 del decreto c.d. Cresci-Italia (d.l. n. 1 del 2012), e l’art. 12 del d.l. n. 5 del 2012.
Tuttavia, per il momento, siamo soltanto alla esposizione di principi e di norme generali (sarebbe più esatto parlare di auspici): c’è da augurarsi che non solo si scenda alla disciplina di dettaglio ma che questo nuovo modo di intendere i rapporti tra l’amministrazione e i privati entri profondamente nel costume.

19.- Il quadro, per come si presenta, risulta piuttosto grigio, nonostante qualche scorcio illuminato. Secondo il mio convincimento, c’è la urgente necessità di forti cambiamenti sul piano normativo, su quello organizzativo e su quello funzionale. Su tutti si sono innestati elementi negativi, o comunque di disturbo, anche in tempi recenti.
Sul piano normativo mi sembra che regni confusione nel sistema delle fonti. Mi vado, mio malgrado, convincendo che la modifica, introdotta nel 2001 agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sia stata (o si sia rivelata) una modifica non opportuna, o mal riuscita. Non credo, peraltro, che sia una opinione non condivisa da altri.
La trasformazione della competenza residuale da competenza dello Stato a competenza delle Regioni non ha dato buoni frutti.
La prova? La troviamo facilmente, soltanto se si considera il numero dei ricorsi delle Regioni contro leggi dello Stato e dello Stato contro leggi delle Regioni, proposti alla Corte costituzionale, rispettivamente prima e dopo la novella del 2001: si tratta di una differenza quantitativa enorme, e per questo, molto significativa.
Probabilmente è proprio il criterio di riparto delle competenze legislative, basato sulla enumerazione delle materie, che è fonte di incomprensioni e di dissidi. Anche perché le “materie” enumerate coprono entità disparate: alcune rappresentano oggetti di disciplina, altre si risolvono in funzioni, altre ancora indicano scopi o obiettivi da raggiungere. Sicché è normale che tra materia e materia vi siano frizioni e sovrapposizioni, che una determinata disciplina rientri, per un verso (ad esempio, oggettivamente), in una materia, e, per altro verso (ad esempio, teleologicamente), in altra materia. Ci sono inoltre materie, che la Corte denomina significativamente “trasversali”, che aumentano la confusione.
Forse sarebbe opportuno abbandonare il criterio enumerativo ed abbracciare un criterio del tipo di quello vigente in Germania.

20.- La Corte costituzionale, dal canto suo, pur operando accortamente, non è riuscita a sbrogliare la matassa; e forse, dato l’impianto costituzionale, è impossibile riuscirci.
Esaminando la sua giurisprudenza, salta prepotentemente agli occhi che la Corte ha utilizzato alcune di queste materie (ad esempio: l’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, la tutela della concorrenza) come grimaldelli per limitare la competenza legislativa, non soltanto concorrente ma anche residuale, delle Regioni; operando, in definitiva, una sostanziale ri-statalizzazione delle competenze, se così mi è consentito dire; seguendo un indirizzo opposto a quello che il legislatore costituzionale del 2001 aveva indicato.
La mia impressione è che la Corte costituzionale si sia impegnata nella razionalizzazione, per quanto possibile, del sistema delle fonti; che, almeno ai miei occhi, appare fortemente confuso e inutilmente complicato, anche per l’incalzare delle fonti europee.
Sempre sul piano normativo sono poi da denunciare come fattori di disordine e di incertezza del diritto, da un lato, l’infima qualità dei testi legislativi, sia per l’uso non sempre adeguato delle espressioni linguistiche sia per l’affastellamento di disposizioni disparate nello stesso contenitore; e, dall’altro, l“incostanza” del legislatore, che torna più volte, a distanza ravvicinata, a disciplinare, in modi diversi, lo stesso oggetto.
Un elemento di turbamento si annida anche nel principio di sussidiarietà, o, meglio, nella coesistenza di tale principio con quelli di differenziazione e di adeguatezza. Risulta assai difficile stabilire quali siano i confini reciproci di principi che, presi nel loro valore assoluto, sembrano contraddirsi.
Anche a questo proposito la Corte ha tentato di chiarire il dettato costituzionale, respingendo l’idea che, in linea di principio, tutte le competenze amministrative spettano ai Comuni, ed attribuendo valore preminente al principio della differenziazione e, soprattutto, a quello della adeguatezza. Se esaminiamo le sentenze, che si sono susseguite numerose dalla sentenza Mezzanotte del 2003 in poi, se ne ricava che quello che rileva soltanto marginalmente è proprio il principio di sussidiarietà (verticale).

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