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Le liberalizzazioni tra libertà e responsabilità*

di - 5 Giugno 2012
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Ma le regole diminuiscono e i limiti si riducono nell’aspettativa di avviare nuove attività economiche, di favorire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, di realizzare in ogni settore quella concorrenza libera da vincoli che giovi al mercato e ai consumatori, con la fiducia, forse troppo cieca, che il mercato sappia selezionare i più virtuosi e realizzare il prezzo migliore.
Meno regole significa però anche più responsabilità: la storia ci permette di osservare che il tasso di regolazione normativa delle attività sociali è direttamente proporzionale al coefficiente di illegalità che una comunità esprime e alla propensione dei suoi membri a porre in essere condotte illecite; e che lo Stato, quando arretra e restituisce al cittadino l’esercizio della sua libertà politica ed economica, necessariamente consegna ed affida al suo foro interno l’osservanza dei precetti e delle regole di giustizia. Il contrappeso della libertà economica, che anima le liberalizzazioni, non è costituito solo dalla responsabilità, intesa come imputazione delle conseguenze della propria condotta, il che soddisfa naturalmente la legittima domanda sociale di legalità, ma soprattutto da una maggiore responsabilizzazione che conforma le condotte individuali verso una più elevata coscienza del far bene e dell’essere onesti, al fine di poter sopravvivere nel comune mercato, in difetto della rassicurante copertura formale delle regole.
Le liberalizzazioni, prepotentemente sostenute nel corso dell’ultimo cinquantennio, progressivamente penetrate nell’azione politica europea e nazionale e nella coscienza collettiva, giungono agli albori del XXI secolo cariche della loro eredità liberale e arricchite di contenuti che valorizzano la dimensione personalistica degli utenti e dei consumatori, il loro essere anche, e forse in primo luogo, cittadini  e persone.
Questa rappresentazione dei rapporti fra liberalismo e liberalizzazioni mi sembra sia rintracciabile nell’art. 1 del recente decreto legge, che prende le mosse proprio dall’art. 41 e cioè da una norma che disciplina l’attività economica senza trascurare l’esigenza di tutelare la dignità e la libertà umane dagli effetti distorsivi che possono conseguire dall’esercizio di quella attività. L’art. 41 esprime in fondo un buon compromesso fra stato sociale ed economia di mercato e credo che saggiamente non siano stati coltivati, in questa importante occasione legislativa, gli avventurosi progetti di abrogazione o di riformulazione della norma sorti sotto il precedente governo.
Non mi pare affatto – come pure è stato sostenuto- che la via scelta dal legislatore sia quella di una formale conferma della norma e di una strisciante revisione costituzionale. Mi pare che questa affermazione sia il frutto di una lettura della norma, se non preconcetta certamente ingenerosa. Certo, ci rendiamo ben conto dei limiti dell’art. 1 e forse saremo tra i pochi disposti ad assumerne la difesa e a sforzarsi di leggere l’art.1 come operazione non ideologica ma rispettosa della dignità della persona e come disposizione che conferma e ad un tempo arricchisce la portata normativa dell’art. 41 Cost.
Non v’è dubbio che in tale norma la libertà di iniziativa economica viene declinata in base al principio di libera concorrenza: e questo certo non è poco e può davvero spostare quel sottile ma forse non immobile confine fra libertà dell’iniziativa e utilità sociale. Anzi, a ben vedere, è forse piuttosto l’utilità sociale, l’altro estremo del segmento che insieme alla libertà misura la legittimità dell’iniziativa, a vestirsi di un colore nuovo, quello dell’ordine giuridico del mercato fondato sulla libera concorrenza, nella convinzione non improvvisata ma che viene dal legislatore europeo, che quell’ordine di mercato sia il più funzionale per la tutela della libertà del singolo e per il benessere della collettività. È anzi buona cosa che, come vedremo, tra i limiti intangibili che il mercato deve rispettare vengono elencati e codificati, sulla scia di quanto già afferma l’art. 41, quelli che pertengono ai valori della persona e ai diritti fondamentali, certo irriducibili ad una logica di mercato.
Le indicazioni contenute nell’art. 1 sono generiche, certo, ma non arbitrarie, seguono il solco tracciato dalla lunga storia dell’art. 41, ed è difficile negare che esse siano lì a testimoniare, incrementare e valorizzare con ulteriori specifiche previsioni le informazioni normative contenute nella norma costituzionale. Cosicché la norma di cui all’art. 1 del decreto in esame dovrebbe essere apprezzata come contributo costruttivo nella direzione di una valorizzazione dell’individuo sia all’atto dell’ingresso nel mercato, come soggetto attivo, sia nel momento in cui egli è destinatario della azione economica ed è quindi soggetto passivo: questi momenti, infatti, sono inscindibili, sono costitutivi della relazione di mercato che si realizza proprio intorno alla libertà d’iniziativa non dissociata dalla tutela della dignità personale.
Vediamo gli spunti che proprio nell’art. 1 possono cogliersi nella direzione indicata.
Tale norma, dopo aver genericamente sancito l’abrogazione di tutte quelle disposizioni limitative dell’attività economica e della libera concorrenza che non siano giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario; e di tutte le altre disposizioni che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche sproporzionati, inadeguati o irragionevoli rispetto alle finalità pubbliche perseguite, ovvero ancora alterino condizioni di piena concorrenza, lascia certo in eredità al giudice o al legislatore, a seconda dei casi, il difficile compito di individuare in relazione ai parametri descritti (che sono tutti nel concreto da definire), le specifiche norme che debbono ritenersi decadute. Ad un tempo l’art. 1 impone una interpretazione restrittiva e tassativa di quei divieti, restrizioni, oneri o condizioni che limitano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche e che devono ritenersi giustificati in quanto non in contrasto con i criteri sopra indicati.
Ora è importante sottolineare, come poc’anzi accennato, che tale interpretazione restrittiva, che governa quelle disposizioni limitative delle attività economiche fatte salve dal decreto perché -si ripete- compatibili e coerenti con parametri di costituzionalità, ragionevolezza e proporzionalità, lascia impregiudicati quei limiti e quei vincoli all’attività economica che siano giustificati dalla salvaguardia della salute, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, confermandone la assoluta piena legittimità.

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