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Energie rinnovabiliTAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 1 giugno 2012, n. 1115

di Osservatorio Energia - 1 Giugno 2012
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Il TAR Palermo ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per l’annullamento del silenzio inadempimento su una richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto notificato in pendenza del termine a provvedere che non era quindi ancora scaduto.

Invero, in base all’art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. 152 del 2006, che impone la valutazione di impatto ambientale “qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente, per (…..)i progetti elencati nell’allegato IV”, ovvero anche “gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2 MW non è di 90 giorni (come vorrebbe l’art. 12 d.lgs. 387 del 2003), ma di 240 giorni.

La medesima disposizione infatti – come modificata dall’art. 5 del d.lgs. 28 del 2011 – stabilisce che per gli impianti in questione il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento va computato “ al netto” dei tempi per l’espletamento della VIA (150 giorni), sempre obbligatoria per gli impianti come quelli in esame, che dunque devono sommarsi ai 90 giorni predetti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2012/201200483/Provvedimenti/201201115_01.XML


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