TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 3143

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da Gala S.p.a., una società distributrice all’ingrosso di energia elettrica iscritta all’apposito elenco tenuto dall’AEEG, avverso alcuni punti del bando e del disciplinare di gara emanati dall’ANAS per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2012-2013. Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la previsione di requisiti economico-finanziari di partecipazione enormemente sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto, ritenendo che con essi non si soddisfi l’esigenza di selezionare imprese maggiormente affidabili, ma semplicemente si restringa la platea dei concorrenti a quelli già maggiormente radicati sul mercato, con evidente violazione dei principi di libera concorrenza parità di trattamento, non discriminazione e di proporzionalità; nemmeno la previsione di bando di poter partecipare mediante raggruppamenti o ricorrendo all’avvalimento potrebbe scongiurare tale danno alla libera concorrenza.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2011/201104280/Provvedimenti/201203143_01.XML