Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da Gala S.p.a., una società distributrice all’ingrosso di energia elettrica iscritta all’apposito elenco tenuto dall’AEEG, avverso alcuni punti del bando e del disciplinare di gara emanati dall’ANAS per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2012-2013. Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la previsione di requisiti economico-finanziari di partecipazione enormemente sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto, ritenendo che con essi non si soddisfi l’esigenza di selezionare imprese maggiormente affidabili, ma semplicemente si restringa la platea dei concorrenti a quelli già maggiormente radicati sul mercato, con evidente violazione dei principi di libera concorrenza parità di trattamento, non discriminazione e di proporzionalità; nemmeno la previsione di bando di poter partecipare mediante raggruppamenti o ricorrendo all’avvalimento potrebbe scongiurare tale danno alla libera concorrenza.