Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 maggio 2012, n. 2512

La revisione, per il terzo periodo regolatorio (2009-2012), delle modalità di determinazione tariffaria è giustificata dalla necessità di prevedere un sistema unitario idoneo a superare le incertezze applicative del precedente periodo, determinate dal riconoscimento della facoltà di scelta del metodo rimessa alla stessa impresa. Il sistema unico del costo storico rivalutato si fonda su criteri di definizione delle tariffe concreti ed aderenti alle specifiche realtà aziendali e pertanto previene talune criticità prospettate dagli operatori.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201100468/Provvedimenti/201202521_11.XML