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Le opere di compensazione

di - 4 Aprile 2012
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Per mezzo di osservatori ed organismi di monitoraggio operanti nelle strutture, regionali e provinciali, nonché di istituti universitari, fondazioni, enti ed istituzioni scientifiche, si potrà intervenire «accompagnando» la realizzazione dell’opera – inizialmente per il tunnel esplorativo (o geognostico) di Chiomonte / Maddalena – nel campo della salute, della prevenzione, della sicurezza del lavoro e la tutela ambientale, della formazione e l’occupazione, dello sviluppo di opportunità per le imprese locali, dell’offerta abitativa e ricettiva, della valorizzazione dei materiali di risulta (dello scavo delle gallerie), della fiscalità agevolata, della promozione di progetti di territorio e di valorizzazione paesaggistica, della promozione di progetti a valenza educativa, ambientale, culturale e sociale, della pianificazione e gestione urbanistica: attività espropriative e comunicazione.
La legge sembra essere una sorta di grande «montaggio» di misure sostanzialmente già in essere nella legislazione generale e in quella specifica sui contratti pubblici in un «enveloppe» unitario. Cosa non disprezzabile ovviamente.
Potrà funzionare?
Al momento tutte queste misure non sembrano essere «quotate», cioè finanziate.
Appaiono più come una «vetrina» che non come vere e proprie misure di accompagnamento e/o compensazione.
Costituiscono un contenitore procedurale, la cui efficacia è tutta da dimostrare.
Si tratta pur sempre di un lodevole tentativo di dare risposta organica ad una materia molto complessa e, come si è cercato di dimostrare, dalle molteplici implicazioni.
Le conclusioni: dagli esempi di misure compensative riportati nella nota n. 5 – non esaustiva della articolata fenomenologia –, si evidenzia come almeno la logica e la esperienza di altri paesi che vuole che le compensazioni siano in «link» con l’opera principale, risulta abbastanza rispettata: opere/infrastrutture di trasporto e compensazioni, più o meno appartengono allo stesso comparto, anche se in senso lato ed anche se a volte quelle compensative sono ubicate a notevole distanza dall’opera principale.
Ma sempre questi esempi mostrano come sia facile far rientrare nelle cosiddette opere connesse e/o complementari, opere dichiaratamente di natura compensativa, aggirando il tetto imposto dal legislatore statale per queste. Proprio il tetto posto a queste opere rischia di favorire questa tendenza che, inevitabilmente, porterà di nuovo allo sfioramento delle previsioni di spesa e quindi ad alterare il sistema delle scelte collettive di allocazione delle risorse.
Solo con la compartecipazione economico-finanziaria dei «territori» alla realizzazione delle opere pubbliche si potrà, forse, riuscire a «blindare» le previsioni di spesa delle diverse opere. Almeno per quelle compensative. Non solo però chiedendo al territorio il concorso finanziario, ma favorendone anche la partecipazione agli utili delle gestioni. Ovviamente per quelle opere per il cui uso è dovuta una tariffa.
Misura che, ovviamente, richiede che l’intero processo di presa delle decisioni, nei profili del rapporto tra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, ma anche di quello della formazione delle leggi di spesa e del sistema concessorio, venga profondamente riformato[9]. Così come quello della proprietà delle opere. Si può sperare nel federalismo patrimoniale?
La necessità di definire opera per opera le compensazioni rimane comunque prioritaria.
Solo così potrà infatti essere evitato il rischio che le compensazioni vengano proposte come opere «complementari» e/o «connesse»[10], come si inizia a rilevare a seguito dell’entrata in vigore del «tetto» fissato dal D. L. n. 70/2011.
Pare condivisibile che le stesse opere connesse e/o complementari rientrino dall’inizio nella concessione, anche quelle che risultano già realizzate al momento dell’affidamento dell’opera principale[11].
E forse anche il rischio che l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 280/2011)[12] del contributo dovuto dal gestore di un impianto di smaltimento di rifiuti al comune che lo ospita, come vero e proprio tributo di scopo, possa essere estesa anche alle opere di compensazione.

Note

9.  Cfr., Saggio per il libro del Ministero dell’Ambiente“L’incidenza del come si decide l’opera pubblica nel determinare l’impatto sull’ambiente”, pubblicato volume curato dalla Commissione VIA speciale del MATT sulla Valutazione d’impatto ambientale delle grandi opere, Editore Colombo, Roma 2006; articolo per la rivista on-line «Aperta Contrada», “Riflessioni su società, diritto e economia,” pubblicato il 31 gennaio 2011.

10.  Mentre scriviamo è in corso di conversione un «decreto» legge sulla crescita, nel quale si prevede che anche queste opere rientrino nella concessione iniziale e quindi gestiste dal concessionario. Un motivo in più perché sia queste che quelle compensative siano definite nettamente.

11.  Nel convulso periodo che ha preceduto la caduta del secondo governo Berlusconi era stata ipotizzata l’emanazione di un decreto – definito «sviluppo» – che avrebbe dovuto contenere, fra l’altro, anche questa norma (Cfr., «Il Sole – 24 ore», 25 ottobre 2011).

12.  La sentenza riguarda la legge della Regione Piemonte n. 18/1996, art. 18, ma potrebbe riguardare molte altre analoghe leggi regionali.

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