Ministero dello Sviluppo economico, decreto 15 marzo 2012

Nella Gazzetta ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il D.M. 15 marzo 2012, contenente la ripartizione regionale degli obiettivi italiani al 2020 di incremento delle fonti rinnovabili (cd. “Burden sharing”). Il decreto assegna ad ogni Regione e Provincia autonoma una quota minima di incremento dell’energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili così da arrivare entro il 2020 al raggiungimento dell’obiettivo del  17% del consumo interno lordo.

Il decreto è entrato in vigore il 3 aprile 2012, con significativo ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal comma 167 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, così come modificato dall’articolo 8-bis del decreto-legge 30  dicembre  2008,  convertito con modificazioni dalla legge n.  13/2009.

 Ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili e la disciplina delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (cd. Burden sharing), G.U. n. 78 del 2 aprile 2012.

 ***

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge n. 244 del 2007) ed in particolare:
– l’articolo 2, comma 167, come modificato dall’articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o piu’ decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea, precisando che i suddetti decreti sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell’introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita’ di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare:
– gli articoli 35 e 36 che prevedono la promozione e la gestione con altri Stati membri e Paesi terzi, sulla base di accordi internazionali, di progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, stabilendone i criteri e le modalita’ di copertura dei relativi oneri;
– l’articolo 37, commi da 1 a 5 che individuano le azioni e gli strumenti ulteriori a quelli resi disponibili dalla normativa nazionale, che le regioni e le province autonome possono utilizzare ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di sviluppo di energia da fonti rinnovabili, definiti in attuazione del predetto articolo 2, comma 167 della legge n. 244 del 2007, nonche’ le modalita’ di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da parte del Ministro dello sviluppo economico;
– l’articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, nonche’ definite le modalita’ di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare l’articolo 8, il quale, in l’attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, disciplina le modalita’ con le quali il Governo puo’ sostituirsi a organi delle regioni, delle citta’ metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unita’ giuridica ed economica;
Visto il Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l’importazione di energia da altri paesi;
Visto il decreto 5 maggio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con cui sono stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di potenza incentivabile al 2016;
Visto lo studio preliminare effettuato dalla societa’ ERSE – nell’ambito delle attivita’ di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011 – e da ENEA, con cui e’ stata individuata la metodologia per la ripartizione regionale dell’obiettivo nazionale sulle fonti rinnovabili ed e’ stata proposta una prima ipotesi di ripartizione basata, tra l’altro, su una serie di dati regionali di consumo finale di energia prodotti da ENEA;
Visti i risultati del successivo studio eseguito dalla societa’ Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA (gia’ ERSE), nell’ambito delle attivita’ di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011, con il quale, con riferimento ai valori di produzione e consumo di energie rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma, sono stati definiti gli attuali livelli, esaminati i potenziali e delineati i criteri di ripartizione degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
Ritenuto che la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili fino al 2020 debba riguardare i soli settori dell’elettricita’ e del calore e raffrescamento, poiche’ l’aumento dei consumi di energia da fonti rinnovabili nei trasporti dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilita’ dello Stato;
Ritenuto altresi’ che gli obiettivi nazionali indicati nel PAN rappresentano obiettivi minimi, che potranno essere integrati ed anche diversamente articolati nell’arco dei previsti aggiornamenti biennali, per tener conto del maggior apporto di alcune fonti, di eventuali mutamenti tecnologici cosi’ come degli esiti del monitoraggio;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella riunione del 22 febbraio 2012;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
2. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce le modalita’ di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007.

 
Art. 2

Modalita’ di determinazione e conseguimento degli obiettivi
delle regioni e delle province autonome

1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all’attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia di una regione o provincia autonoma e’ dato dalla somma dei seguenti tre termini:
a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto;
b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del contributo dell’energia elettrica per usi termici;
c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della navigazione internazionale.
3. Ai fini del presente decreto, il consumo di energia rinnovabile in una regione o provincia autonoma e’ dato dalla somma dei seguenti quattro termini:
a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione;
b) energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma;
c) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale;
d) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto.
4. Per le finalita’ di cui al comma 3 nel caso di impianti in cui la produzione sia attribuibile agli apporti di piu’ regioni o province autonome, la ripartizione delle relative produzioni e’ definita da accordi stipulati tra le medesime regioni e province autonome. In carenza di accordi, la produzione e’ attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata ed emanate con DM 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219.
5. Le regioni e le province autonome possono ricorrere, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, agli strumenti di cui all’articolo 37, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Allo scopo di destinare prioritariamente le produzioni da fonti rinnovabili realizzate in Italia al conseguimento degli obiettivi nazionali, i trasferimenti statistici per cessione di energia da fonti rinnovabili ad altri Stati membri o Paesi terzi promossi dalle regioni o province autonome devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dello sviluppo economico.
6. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni promossi dalle regioni e province autonome e’ assicurata attraverso le modalita’ definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito dei provvedimenti previsti dall’ articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011. A tali fini, gli oneri specifici dell’energia oggetto di trasferimenti statistici o progetti comuni a carico delle regioni e province autonome partecipanti sono pari a quelli definiti ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 del 2011.
7 Ai fini del presente decreto, la quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma e’ calcolata come rapporto tra la somma dei termini di cui al comma 3 e degli eventuali apporti conseguenti all’utilizzo degli strumenti richiamati al comma 5, e la somma dei termini di cui al comma 2.

 
Art. 3

Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN ed i relativi risultati conseguiti sono riportati, rispettivamente, negli allegati 2 e 1 che formano parte integrante del presente decreto. Gli elementi metodologici e quantitativi riportati nei medesimi allegati hanno valore indicativo e di orientamento, in particolare ai fini della programmazione delle regioni e delle province autonome, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4. Gli obiettivi di cui al comma 2 possono essere conseguiti attraverso una qualsiasi combinazione dei contributi dei quattro termini di cui all’articolo 2, comma 3, nonche’ dei contributi derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 5 e 6. Gli obiettivi, intermedi e finali, a partire dall’anno 2016 sono vincolanti.

3. Nelle more della definizione della metodologia di monitoraggio di cui all’art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, su proposta unitaria delle regioni e fermo restando l’obiettivo nazionale, viene effettuata una rivisitazione dei criteri metodologici e dei parametri utilizzati per la ripartizione tra regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali, a seguito della quale il Ministero dello sviluppo economicoprovvede di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni alla ridefinizione della Tabella A del presente articolo. Fermo restando l’obiettivo nazionale, la ridefinizione della Tabella A e’ altresi’ consentita al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 6.
4. Le regioni, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A del presente articolo, integrano i propri strumenti per il governo del territorio e per il sostegno all’innovazione nei settori produttivi con specifiche disposizioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili.
5. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, e’ tenuta a vigilare affinche’ i medesimi ottemperino alla regolare applicazione delle norme vigenti in materia, a definire le proprie modalita’ di intervento ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonche’ il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.
6. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla Tabella A di cui all’articolo 3 del presente decreto, le regioni e le province autonome possono stabilire, anche sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte.
7. In considerazione dell’impatto sulle reti elettriche degli impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili e della rapida crescita di tali tipi di impianti, con fenomeni di forte concentrazione geografica, fermo restando il principio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ed alle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, la regione o la provincia delegata, nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sistema elettrico, puo’ sospendere i procedimenti di autorizzazione in corso su motivata segnalazione da parte dei gestori delle reti circa la sussistenza di problemi di sicurezza per la continuita’ e la qualita’ delle forniture. La segnalazione, che puo’ avvenire anche a seguito di richiesta di verifica da parte della regione interessata, e’ corredata dalla proposta degli interventi di messa in sicurezza, necessari e propedeutici all’ulteriore installazione di impianti rinnovabili non programmabili in condizioni di sicurezza. La sospensione ha la durata massima di otto mesi. La regione o l’ente preposto assicurano adeguata pubblicita’ e garantiscono il sollecito rilascio degli atti autorizzativi di competenza, necessari per l’esecuzione nei tempi minimi degli interventi di messa in sicurezza.
8. La sospensione di cui al comma 7 non puo’ essere disposta per i procedimenti relativi ad impianti non collegati alla rete elettrica ovvero dotati di sistemi di accumulo di capacita’ pari almeno alla produzione giornaliera media dell’impianto.

 
Art. 4

Orientamenti per iniziative prioritarie e
collaborazione Stato-Regioni e Province autonome

1. In attuazione dell’articolo 37, comma 4, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni in materia di formazione e di reti di teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello stesso decreto legislativo, le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie, perseguono prioritariamente il contenimento dei rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti:
a) sviluppare modelli di intervento per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;
b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la programmazione di altri settori.
2. Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie, concorrono al contenimento del rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, favorendo in particolare le seguenti attivita’ anche ai fini dell’accesso agli strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante:
a) misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e delle province autonome, nonche’ degli enti locali;
b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano;
c) interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell’illuminazione pubblica e nel settore idrico;
d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;
e) incentivazione dell’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita’ fissati dalle norme nazionali.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1 le regioni e le province autonome provvedono a:
a) indirizzare gli enti locali per lo svolgimento dei procedimenti di loro competenza, relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, secondo principi di efficacia e di semplificazione amministrativa e applicando il modello dell’autorizzazione unica per impianti ed opere di rete connesse;
b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilita’ fissati dalle norme nazionali;
c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;
d) promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la pianificazione di livello locale.
4. Al fine di semplificare e favorire l’accesso agli strumenti di sostegno nazionali per l’efficienza energetica, su richiesta delle regioni accompagnata da progetti preliminari, l’ENEA redige e propone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi di progetti inerenti misure e interventi di cui al comma 2.
5. Le regioni e le province autonome rendono note al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle altre regioni le rispettive iniziative e misure, di particolare efficacia in materia di efficienza energetica, di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di impianti a fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono lo scambio e la valorizzazione di esperienze e di buone pratiche realizzate nelle regioni e nelle province autonome, attraverso specifici eventi e strumenti di diffusione informativa.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a informare le regioni e le province autonome sulle iniziative comunitarie in materia di sostegno alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica.

 
Art. 5

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

1. A decorrere dal 2013, successivamente all’approvazione delle metodologie di cui all’articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalita’ di cui al comma 4, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all’anno precedente. L’esito della verifica annuale e’ comunicato al Ministero dell’ambiente, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni nonche’, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 3, per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le regioni e province autonome trasmettono al Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. e al Ministero dello sviluppo economico:
a) copia delle intese e degli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche’ degli accordi per trasferimenti statistici di cui all’articolo 37, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
b) i valori dell’energia effettivamente trasferita, nell’anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a);
c) gli elementi atti a dimostrare la partecipazione alla copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 6, l’obiettivo di ciascuno degli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 e’ calcolato come il valore piu’ alto tra la media del biennio e il valore calcolato al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
4. Nel caso in cui le metodologie di cui all’art. 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 non siano approvate, ovvero il monitoraggio degli obiettivi non sia operativo, non si da’ luogo alla verifica di cui al comma 1 e, conseguentemente, a quanto previsto dall’articolo 6. La verifica e’ svolta a partire dall’anno successivo a quello dal quale risulta attivo il sistema statistico nazionale in materia di energia integrato secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
5. Al fine di assicurare modalita’ coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico istituisce un osservatorio, con i compiti di analisi e proposta di cui ai commi successivi, costituito da sedici componenti, di cui otto designati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e otto designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, comunque denominato, ne’ rimborso spese.
6. L’osservatorio di cui al comma 5 costituisce un organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalita’ di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche’ di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell’ambito delle politiche territoriali. Annualmente, l’osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive. In occasione del monitoraggio dell’anno 2016, qualora risulti uno scostamento dall’obiettivo nazionale superiore al 20%, l’osservatorio ne individua le cause e propone al Ministero dello sviluppo economico l’adozione di provvedimenti diretti a superare le criticita’, anche attraverso la rimodulazione degli obiettivi regionali di cui alla Tabella A, dopo aver accertato l’efficacia e la qualita’ delle misure attivate da ciascuna regione e provincia autonoma, nonche’ il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.
7. L’osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE, nonche’ dalle regioni e province autonome, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e propone eventuali miglioramenti della metodologia prevista al comma 5 dello stesso articolo 40.

 
Art. 6
Modalita’ di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi

1. A decorrere dal 2017, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall’osservatorio di cui all’articolo 5, comma 4, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o piu’ regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito.
2. Entro i successivi due mesi, il Ministro dello sviluppo economico, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall’osservatorio, che il mancato conseguimento degli obiettivi e’ imputabile all’inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all’inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di assegnare all’ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato. A tal fine, il commissario ricorre agli strumenti e alle modalita’ di cui all’articolo 37, comma 1, e comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, con oneri a carico della regione o della provincia autonoma interessata nel rispetto del patto di stabilita’ interno e della vigente normativa in materia di spesa del personale. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento, o un suo delegato.
4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica nel caso di raggiungimento degli obiettivi nazionali, intermedi o finale. La procedura di cui ai commi 2 e 3 puo’ essere attivata solo nel caso in cui siano vigenti i provvedimenti di cui all’ articolo 24, comma 5, all’articolo 25, comma 10, all’articolo 28, comma 2, e all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

 
Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN, si provvede, con le medesime modalita’ di cui al presente decreto, al conseguente aggiornamento degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020.
2. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi di un congruo periodo di tempo per adeguare le proprie strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il termine ultimo per l’aggiornamento degli obiettivi del Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili e’ stabilito al 31 dicembre 2016.
Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Clini