Tar Lombardia, Milano, sez III, ordinanze 16 marzo 2012, da n.372 a n.381

Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione della deliberazione A.E.E.G. del 29 dicembre 2011 – ARG/gas 207/11 recante “Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al servizio di default ed alle disposizioni in materia di gestione del fenomeno della morosità, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11”.

Il Tar ha rilevato che il differimento disposto dalla determina gravata non produce alcun effetto, essendo già sospesa l’efficacia della delibera ARG/gas 99/11

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103218/Provvedimenti/201200379_05.XML