Tar Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza 16 marzo 2012, n. 382

Il Tar ha respinto la domanda cautelare proposta da Sinergie italiane nel giudizio contro l’AEEG e Snam Rete Gas. La ricorrente ha chiesto che fosse inibita a Snam Rete Gas ogni forma di fatturazione con le tempistiche previste dalla delibera n. 192/11 e che fosse contestualmente accertata la nullità della fattura emessa da Snam Rete Gas in data 24 febbraio 2012.

Il Tar ha altresì rilevato il possibile difetto di giurisdizione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103456/Provvedimenti/201200382_05.XML