Il Tar ha respinto la domanda cautelare proposta da Sinergie italiane nel giudizio contro l’AEEG e Snam Rete Gas. La ricorrente ha chiesto che fosse inibita a Snam Rete Gas ogni forma di fatturazione con le tempistiche previste dalla delibera n. 192/11 e che fosse contestualmente accertata la nullità della fattura emessa da Snam Rete Gas in data 24 febbraio 2012.
Il Tar ha altresì rilevato il possibile difetto di giurisdizione.