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Il principio di concorrenza anche nella pianificazione urbanistica*

di - 9 Marzo 2012
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La generalizzazione dell’applicazione della perequazione urbanistica insieme alla concessione d’uso di beni pubblici – il caso delle spiagge è solo uno di quelli che si possono segnalare –, variamente distribuiti nella città, non hanno cambiato il panorama della assegnazione dei diritti di edificazione?
Sono ammissibili due regimi? Quali le conseguenze? Sul fronte dei principi e nella pratica.
L’obiettivo della giustizia fondiaria sarebbe raggiunto? E con esso quello, ben più impegnativo, della «città giusta»?
Su come farlo, la risposta è forse più semplice.
Lo strumento al quale si guarda – quanto da me affermato intriga molto anche altri paesi che si trovano ad operare nella legislazione della UE -, è quello del «dialogo competitivo»[15].
L’amministrazione pianificante forma la domanda pubblica facendo competere le proprietà, sulla base di un quadro esigenziale.
Come sarà definito il quadro esigenziale? Quanto dettagliato? Questi alcuni dei problemi nuovi che dovremo affrontare.
In proposito si segnala il percorso critico nel caso delle previsioni in materia di dismissioni di beni demaniali, soprattutto allorché a competere per l’acquisizione fosse la stessa amministrazione locale oltre che i privati.
Il vantaggio informativo di per sé costituirebbe un grave vulnus al principio di concorrenza.
Ritornano le questioni della disciplina delle destinazioni d’uso, del superamento dello «zoning» a favore di contratti d’uso e/o di localizzazione, etc.
Le conseguenze sono il terremoto nella proprietà e, finalmente, la nascita (forse?) della figura del promotore/developer. Finora molto rara in Italia.
La concorrenza dovrebbe favorire il contenimento della rendita e quindi un abbassamento dei prezzi del suolo e quindi dei prodotti urbani.
Nello stesso tempo la diversificazione degli stessi.
Quanto da me sostenuto configura una novità assoluta?
La risposta è no.
E non tanto perché nella legislazione in materia di contratti pubblici – D.lgs. n. 163/2006 e Regolamento di cui al DM n. 207/2010 -, il dialogo competitivo è già disciplinato, seppure come forma residuale di assegnazione di contratti pubblici.
Quanto perché quei Comuni che hanno utilizzato lo strumento del «programma integrato» di cui alla legge n. 179/1992, art.16, per soddisfare esigenze di settori funzionali (ricettività, parcheggi, etc.) e non quelle di una porzione di città, lo hanno già sperimentato. Forse inconsapevolmente.
Altrettanto hanno fatto le città che hanno configurato i diritti di costruire tramite confronto concorrenziale nel passaggio del cosiddetto piano strutturale comunale e a quello operativo.
Con successo, anche se sono state molte le difficoltà. Soprattutto quelle che potremmo definire di mentalità.
Ciò che propongo è la generalizzazione all’intera città di questo approccio.
Più diviene difficile prevedere (gli usi, in concreto) –  perché le cose cambiano rapidamente – più la domanda di trasformazione si fa sofisticata; le risposte  a questo problema devono essere inevitabilmente altrettanto sofisticate. Se la crisi fiscale dello Stato centrale e locale permane, questo approccio si mostra essere sempre più quello giusto.
A meno che non si creda che sia possibile ritornare al passato: approccio alla decisione di tipo autoritativo, supportato da risorse economico-finanziarie quasi esclusivamente pubbliche.
E che anche in urbanistica possa affermarsi il «vintage»?
La società lo permetterebbe? Non si rischierebbe un’ulteriore divaricazione tra disciplina e società?
Quale sarebbe in questa eventualità la «mission» prevalente dell’urbanistica?
Molto probabilmente quella della «ostalghia», oggetto negli ultimi anni di tante mostre d’arte?

Note

15.  Si tratta d’uno strumento previsto dalla Direttiva della UE su appalti forniture e servizi, disciplinata con il Codice dei contratti pubblici (n. 163/2006) e dal Regolamento Attuativo dello stesso (n. 207/2010), all’art. 58. Ma in forma residuale e limitatamente agli appalti lavori. Anche se nelle prime applicazioni (o tentativi di applicazione) il «contenuto» urbanistico è molto significativo. In altri paesi la sua utilizzazione è molto diffusa. In specie nelle «grandi opere». Di recente la realizzazione dell’idrovia Parigi Nord è stata aggiudicata tramite questa procedura. Ma anche la pianificazione urbanistica è molto interessata ad esso (cfr., nota 14). Il D.l. n. 1/2012 detto «Cresci Italia», all’art. 47, prevede una rivisitazione dell’art. 58 del Codice dei contratti.

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