Tar Campania, Salerno, sez. II, sentenza 5 marzo 2012, n. 432

Il Tar Campania rigetta il ricorso di un’impresa contro il provvedimento regionale di autorizzazione parziale alla realizzazione di alcuni impianti eolici.

Il Collegio limita la suddetta autorizzazione sulla base di alcune prescrizioni recate nelle linee guida regionali, di recepimento di quelle nazionali (D.M. 10 settembre 2010). La difesa di parte ricorrente sostiene che alla fattispecie in analisi vadano applicate le norme nazionali, e non quelle regionali, perché intervenute oltre il termine di 90 giorni per il recepimento del D.M. citato (1° gennaio 2011). Secondo il TAR, al contrario, il suddetto termine ha avuto il solo scopo di evitare un vuoto normativo nella disciplina autorizzatoria, ben potendo una Regione adeguarsi successivamente, con ciò ammettendo che le Regioni possano adeguare la disciplina regionale alle citate norme anche dopo la scadenza prevista dal decreto. La disciplina applicabile alle domande di autorizzazione degli impianti sarà, comunque, quella vigente ratione temporis, cioè, nel caso di specie, le norme regionali.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2011/201101045/Provvedimenti/201200432_01.XML