Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 gennaio 2012, n. 395

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità delle delibere AEEG nn.182/09 e 70/10, ritenendo che gli oneri per le rettifiche tardive delle misure a chiusura del bilancio di trasporto gas sulla rete di Snam debbano essere ripartiti tra le imprese utenti del bilanciamento e non gravare sui consumatori finali.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201102321/Provvedimenti/201200395_11.XML