Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità delle delibere AEEG nn.182/09 e 70/10, ritenendo che gli oneri per le rettifiche tardive delle misure a chiusura del bilancio di trasporto gas sulla rete di Snam debbano essere ripartiti tra le imprese utenti del bilanciamento e non gravare sui consumatori finali.