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Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

di Osservatorio Energia - 24 Gennaio 2012
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L’art. 26, rubricato “misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi”, contiene modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tra queste, la previsione che alle domande con cui i produttori che non aderiscono al CONAI chiedono all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il riconoscimento del loro progetto autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio si applichino gli istituti della SCIA e del silenzio-assenso.

L’art. 49 del d.l. rinvia, per la regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni.

L’art. 25, infine, inserisce all’art. 201 del d.lgs. 152/2006 un comma 4bis che specifica che nel caso in cui gli impianti di
smaltimento dei rifiuti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, “all’affidatario del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la
disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito”.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-01-24;1


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