Il TAR ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del precedente parere favorevole reso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali all’interno della conferenza dei servizi. Tale provvedimento, infatti, risulta adottato nel rispetto dei requisiti imposti dall’art. 21nonies della legge n. 241/1990, tenuto anche conto che nel caso in esame i lavori per la realizzazione dell’impianto non erano stati avviati e che la giurisprudenza amministrativa interpreta gli art. 139 e 146 D. Lgs. n. 42/2004 nel senso che il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile nei confronti di interventi non ancora iniziati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2010, n. 3851).