Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da una serie di persone fisiche che affermavano essere sia “cittadini residenti” e/o lavoratori nell’area interessata dall’impianto sia abitanti di “luoghi limitrofi”. Il Tribunale, dopo aver ricordato che la legittimazione a ricorrere presuppone che si possa vantare una posizione qualificata e di stabile collegamento (c.d. vicinitas) con l’area interessata dall’azione amministrativa, ha rilevato che nel caso di specie i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova della propria condizione. In particolare, non avevano indicato il luogo, la via, il numero civico della propria residenza o del proprio luogo di lavoro; né avevano prodotto in giudizio i titoli di proprietà degli appartamenti o i certificati di residenza.
Parimenti, il TAR ha negato la legittimazione del Comitato ricorrente, che non aveva fornito nessuna prova in merito: i) al carattere non occasionale o strumentale della proposizione dell’impugnativa; ii) allo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo; iii) alla rappresentatività della collettività locale di riferimento.