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Energie rinnovabiliRegione Lazio, legge 16 dicembre 2011, n. 16

di Osservatorio Energia - 1 Gennaio 2012
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Con la l.r. 16 dicembre 2011, n. 16, la Regione Lazio detta importanti disposizioni di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

L’art. 1, co. 1, prevede l’innalzamento del 30% della soglia di potenza istallabile sotto la quale non deve essere richiesta la VIA, ad esclusione dei progetti inseriti all’interno dei siti Natura 2000.

L’art. 2, prevede l’innalzamento della soglia di potenza installabile mediante PAS (procedura abilitativa semplificata) fino ad 1MW, secondo il disposto di cui all’art. 6, co. 9, D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

La PAS prevede che il proprietario dell’area su cui sarà realizzato l’impianto, o colui che ne abbia la disponibilità, presenti al Comune una semplice dichiarazione accompagnata da una relazione a firma di progettista abilitato che attesti la compatibilità urbanistico-edilizia, igenico-sanitaria e di sicurezza. Ove il Comune non proceda bloccando l’interessato (con notifica dell’ordine motivato di non realizzazione dell’intervento) entro 30 giorni, il progetto deve ritenersi assentito (art. 6, co. 1 e 4, D.lgs. 28/2011).

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/L.R._16_Dicembre_2011_n._16_.pdf


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