Corte di Giustizia, sez. VIII, sentenza 21 dicembre 2011

La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretata nel senso che essa include tutti quei prodotti ricavati dalla biomassa e che presentano un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che sono messi in vendita come biocarburante per trasporti.

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