TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 27 dicembre 2011, n. 6114

Il Tar di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della controversia tra il proprietario di un fondo e l’Enel, per la rimozione di un traliccio ritenuto abusivo e il conseguente risarcimento del danno patito. L’art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 – disposizione ritenuta applicabile al caso di specie in quanto il ricorso era già pendente alla data di entrata in vigore della detta legge – attribuisce, sì, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”, ma radica la competenza funzionale in seno al Tar Lazio, sede di Roma.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2003/200302505/Provvedimenti/201106114_01.XML