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Piani urbanistici e mercato dei diritti edificatori

di - 20 Dicembre 2011
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È interessante notare a tale proposito che la letteratura economica propone opinioni contrastanti circa la necessità di redistribuzione della ricchezza, mentre concorda sui mezzi con cui questa può essere perseguita, avendo chiarito il principio che un sistema di imposizione progressivo funziona assai meglio dell’uso dei diritti di proprietà perché considera non il titolo oggetto di proprietà, ma il reddito, e si focalizza non sul ristretto gruppo dei proprietari, ma su una più ampia base di popolazione (Cooter e Ulen, 1999).
Nel caso in questione la perequazione ha necessariamente una portata limitata giacché estende i benefici di nuova edificabilità da “pochi proprietari” ad “alcuni proprietari”, lasciando fuori ampie fasce di popolazione, tra cui i proprietari di immobili non inclusi nelle aree di trasformazione.
L’amministrazione locale può in teoria attenuare tale iniquità attraverso la definizione di una geografia che allarga le maglie ad ambiti territoriali non contigui, come si scriveva in precedenza. Nondimeno questa pratica è assai contenuta e comunque incerta, perché la scelta del pianificatore diventa discre­zionale e poco trasparente. Se si superano i confini dell’ente locale, presuppone accordi con altre amministrazioni, che sono spesso difficili da raggiungere.
Infine, la perequazione è fondata, o se si preferisce genera, un equivoco: trattando in maniera identica i fondi compresi nel perimetro del comparto, vengono annullate differenze oggettive, come se costruire in centro a Milano fosse la stessa cosa che alla Bovisa; qualcuno parla di reverse discrimination (Bartolini, 2009). Un rimedio a tale appiattimento è rappresentato dalla classificazione dei suoli del Comune, che possono essere suddivisi in categorie “omogenee”. Questa soluzione presuppone però la preventiva determinazione dei criteri di classificazione e, quindi, l’utilizzo della discrezionalità amministrativa secondo criteri di pubblicità e trasparenza, che proprio in materia urbanistica vengono sovente ignorati.

Conclusioni
La logica del mercato “à la Coase” per promuovere l’efficienza impone una defi­nizione appropriata degli obiettivi e presuppone alcuni requisiti imprescindibi­li, secondo quanto si è cercato di illustrare nel presente contributo.
La sua efficacia nel governo del territorio è messa sovente in discussione e la letteratura scientifica non va oltre un tiepido entusiasmo per tale strumento, che nelle esperienze internazionali ha mostrato consistenti limiti (Renard, 2007).
Il sistema italiano presenta alcuni caratteri specifici, che introducono ulteriori ambiguità sulla capacità di questi strumenti di raggiungere obiettivi socialmente rilevanti.
Si allude, in primo luogo, alle stringenti necessità di cassa della finanza pubblica, che possono portare i piani di governo dell’esperienza nazionale a reinterpretare la disciplina in un modo incompatibile con la necessità di individuare soglie rigide di volumetrie e mantenere rigore nella pianificazione del territorio. Una concezione eccessivamente larga della compensazione che, deviando dai principi ispiratori, venga usata per produrre un “compenso” via nuovi diritti per le più disparate esigenze delle amministrazioni può pregiudi­care qualsiasi meticoloso esercizio pianificatorio, favorendo invece l’adozione di un uso spregiudicato e discrezionale dei diritti, che diventano una nuova carta moneta locale per le amministrazioni comunali.
Non si può trascurare, inoltre, che il nostro Paese ha un cronico orientamen­to per condoni (anche edilizi) e sanatorie, che mal si coniuga alla cessione in perpetuo dello ius edificandi. Sotto questo profilo, allora, le prescrizioni di piano che riconoscono incrementi di volumetria in cambio di denaro o simili (per esempio, contributo straordinario, incentivazione urbanistica) appaiono come una sorta di condono ex ante, che ha la conseguenza di allentare il meccanismo previsto dal modello iniziale. Rischiano, inoltre, di trasformare il mercato dei diritti in un sistema impositivo, nella misura in cui sia de facto possibile accrescere volumetria contro il pagamento di qualche balzello.
Un ulteriore elemento di preoccupazione è originato dalla vicinanza tra l’area pianificata e il suo governo: la logica del governo del territorio (così come i provvedimenti di giustizia sociale) può funzionare solo se riferita a livelli di rango più elevato dell’amministrazione locale.
Affidare pressoché totalmente la perequazione a un livello di regolazione e di pianificazione sostanzialmente locale non rischia solo di produrre iniquità. In effetti, non tiene nemmeno conto del fatto che una data regione non è pro­prietà solo dei cittadini residenti, ma di tutti gli individui che popolano una nazione, persino di quelli che devono ancora venire[9]. Tale ampiezza di obiettivi difficilmente può essere colta da istituzioni locali.
Infine, benché il mercato abbia la capacità in talune situazioni di promuove­re l’efficienza, esso non può essere interpretato come una panacea utilizzata per trattare qualsiasi obiettivo, magari più di uno al contempo. Il mercato, quando funziona (e ciò avviene quando i diritti sono ben definiti e delimitati, i costi d’uso sono contenuti e non sono possibili comportamenti strategici), ha un’uni­ca virtù: promuovere l’allocazione efficiente delle risorse. Eventuali altri bene­fici non stanno nel suo patrimonio genetico e se si verificano, questo avviene sostanzialmente per caso.
Pertanto, ogni forzatura nell’estendere le capacità del mercato rischia di diventare uno slogan vuoto, volto a rafforzare la legittimazione di date scelte politiche, non a certificare la volontà di perseguire l’ottimalità nelle scelte tecniche.

Riferimenti bibliografici

  • Bartolini, A., “I diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità edilizie)”, Rivista giuridica di urbanistica, 4, pp. 429-448, 2008.
  • Boscolo, E., “Le perequazioni e le compensazioni”, Rivista giuridica di urbanistica, 1, pp. 104-157, 2010.
  • Coase, R., “The Federal Communications Commission”, Journal of La w and Economics, 2, pp. 1-40, 1959.
  • Coase, R., “The Problem of Social Cast”, Journal of Law and Economics 3 (1): 1-44, 1960. Cooter, R., Ulen, T., Law and Economics, Addison Wesley Longnian, Reading, MA., 1999. Ellerman, A.D., “A Note on Tradeable Permits”, Environmental and Resource Economics,31, pp. 123-131, 2005.
  • Heller, M., “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transiton from Marx to Markets”, Harvard Law Review, 111, pp. 621-688,1998.
  • Morbidelli, G., “Della perequazione urbanistica”, in A. Bartolini, A. Maltoni (a cura di), Governo e mercato dei diritti edificatori: esperienze regionali a confronto, Napoli, 2009.
  • Police, A., “Strumenti di perequazione urbanistica: magia evocativa dei nomi, legalità ed effettività”, Riv. Giur. Edilizia, II, 1 ss, 2004.
  • Ramello, G.B., “Property rights and externalities: The uneasy case of knowledge”, European Journal of Law and Economia, 31, pp. 123-141, 2011.
  • Renard, V., “Property rights and the transfer of development rights”, Town. Planning Review, 78, pp. 41-60, 2007.
  • Sandulli, A.M., “Urbanistica e Costituzione – Intervista ad Astrolabio del 7 luglio”, Urbanistica incostituzionale, Padova, 1968.
  • Sax, IL., Playing Darts with a Rembrandt. Public and Private Rights in Cultura! Treasures, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2001.
  • Spataro, M., “Il Pgt di Milano”, Consumatori, Diritti e Mercato, 2/2011, pp. 75-88. Stella Richter, P., “Il potere di pianificazione nella legislazione urbanistica”, in Riv. Giur. Ed., 1, II, 123, 1968.
  • Stella Richter, P., “Contributo alla legge quadro sul territorio”, Scritti in onore di Mazza rolli, III, Padova, 505 ss, 2007.
  • Urbani, P., “I problemi giuridici della perequazione”, Urbanistica e perequazione dai principi all’attuazione. Pratiche di compensazione e valutazione nei piani, a cura di S. Carbonara, Milano, 2008.

Note

9. In alcuni casi quali, per esempio la conservazione di risorse naturali o culturali, il concetto di equità ha una dimensione necessariamente intergenerazionale (Sax, 2001).

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