TAR Sicilia, sez. II, sentenza 20 dicembre 2011, n. 2423

Il TAR Sicilia dichiara illegittimo il silenzio della Regione oltre la scadenza dei termini per provvedere su una domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/2003, anche in caso di incompletezza della domanda dell’istante. L’Amministrazione ha invocato l’incompletezza della domanda dell’istante che avrebbe provocato il silenzio sulla stessa, ma il TAR ha precisato che tale principio trova applicazione nel solo caso di silenzio assenso e cioè quando il richiedente pretende che dal silenzio dell’amministrazione scaturisca l’effetto dell’accoglimento dell’istanza. In tale ipotesi è infatti necessario, perché si possa far valere il formarsi del provvedimento tacito, provare la completezza della domanda presentata. Non altrettanto pare potersi sostenere nel caso in cui il silenzio sia di natura non significativa. Il termine di 180 giorni entro cui l’Amministrazione era tenuta a provvedere rappresentava anche il termine entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad individuare eventuali domande incomplete e quindi inammissibili o necessitanti di integrazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2011/201101873/Provvedimenti/201102423_01.XML