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Energie rinnovabiliTAR Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 11 novembre 2011, n. 5032

di Osservatorio Energia - 11 Novembre 2011
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Il Giudice Amministrativo rileva il difetto di motivazione che inficia i due atti di sospensione ex art. 21-quater l. n. 241/1990 dell’autorizzazione unica per la realizzazione di cinque aerogeneratori.

L’art. 21-quater prevede, al secondo comma, che l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo possa essere sospesa dallo stesso organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.

A parere del TAR, il tenore della norma rivela come a fondamento dell’esercizio del potere di sospensione debbano necessariamente essere poste “gravi ragioni”, cioè, fatti e circostanze tali da imporre, all’esito di una valutazione senz’altro discrezionale del quadro fattuale, il mancato dispiegamento di tutti ovvero di parte degli effetti di un atto che aveva già cominciato a produrre. Il Legislatore esige che tale efficacia sospensiva segua ad un esame particolarmente rigoroso delle ragioni che possano impedire la naturale produttività di effetti del provvedimento amministrativo.

L’obbligo di motivazione che ne segue è, dunque, particolarmente intenso e va assolto con puntualità e con il dispiegamento più ampio possibile di riferimenti alle circostanze di fatto e di diritto rilevanti, in modo da esporre con compiutezza l’intero iter logico-giuridico che segna l’esito provvedimentale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%207/2010/201003262/Provvedimenti/201105302_01.XML


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