Sentenza 9 novembre 2011, n. 308

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) per violazione dell’art. 117 Cost, in relazione all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

L’art. 12, comma 10, dispone che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili solo a seguito dell’adozione delle linee guida nazionali, avvenuta con D.M. 10 settembre 2010.

A parere della Corte, le disposizioni censurate, che introducevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili non avrebbero rispettato le prescrizioni contenute nell’allegato 3 (paragrafo 17) al D.M. 10 settembre 2010, il quale indica i criteri e i principi che le Regioni devono osservare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

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