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Energia elettricaCorte di Giustizia, sentenza 15 settembre 2011, C-264/09

di Osservatorio Energia - 15 Settembre 2011
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La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha seguito le indicazioni formulate dall’avvocato generale Jaaskinen che, nelle sue conclusioni del marzo scorso aveva invitato i giudici di Lussemburgo a rigettare il ricorso presentato dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica slovacca con il quale si imputava a quest’ultima di non aver rispettato le disposizioni relative all’art. 20, par. 1 e all’art. 9, lett. e) della direttiva 2003/54/CE, più precisamente l’obbligo di garantire un accesso non discriminatorio alle reti di trasporto dell’energia elettrica. In particolare, l’oggetto della controversia era costituito da un contratto di diritto privato concluso nel 1997 tra una società svizzera (ATEL) e un gestore della rete pubblica (SEPS), controllato al 100% dallo Stato slovacco. Ai sensi del contratto in questione, ATEL si era impegnata a pagare più del 50% dei costi di costruzione di una linea elettrica tra la Polonia e la Slovacchia (Krosno-Lemesany), ricevendo in cambio un accesso prioritario alla stessa per un periodo di sedici anni, non rinnovabile. Se da una parte la Commissione sollevava il problema dell’inosservanza della direttiva 2003/54/CE, dall’altra la Repubblica slovacca faceva valere il fatto che il contratto è protetto, in quanto investimento, dal trattato sulla Carta dell’energia. Secondo la Corte tale contratto è compatibile con le deroghe previste dall’art. 24 della direttiva 96/92/CE e dall’art. 7 del regolamento 1228/2003, le quali permettono di riconoscere eccezionalmente agli investimenti nel settore dell’elettricità un accesso preferenziale temporario. Non sussiste dunque alcuna minaccia alla liberalizzazione del mercato europeo dell’energia, ATEL essendo una società di uno Stato terzo e non un monopolio storico, e usufruendo di un diritto acquisito prima dell’adesione della Slovacchia all’Unione europea, limitato nel tempo e non rinnovabile. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e condannato la Commissione europea alla spese.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0264:IT:HTML


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