Un nuovo testo per l’art. 41 Cost.?

A mio avviso, la soluzione migliore è quella di non modificare il testo attuale dell’art. 41 e contribuire piuttosto ad una interpretazione evolutiva della norma. Una interpretazione che tenga conto anche dei principi del Trattato di Lisbona e, in particolare, della formula dell’art. 3, comma 3 del T.U.E. Sul punto mi permetto di segnalare un mio scritto, che sta per uscire su “Concorrenza e Mercato” 2011.
Ciò premesso, ho tentato un esercizio di traduzione di tali principi in un ipotetico nuovo testo dell’art. 41, che potrebbe essere il seguente:

  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. L’impresa operante in libera economia di mercato è tutelata in quanto strumento indispensabile per la realizzazione del massimo benessere collettivo.
  3. La Repubblica tutela la concorrenza fra imprese e istituisce un’autorità amministrativa indipendente avente la funzione di vigilare sulle condizioni di concorrenza effettiva nei diversi mercati.
  4. Nell’esercizio della loro attività, le imprese devono astenersi dal compiere atti contrari ai valori garantiti dalla Costituzione o comunque idonei a recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.
  5. La legge determina i settori economici nei quali la produzione dev’essere regolata come servizio di interesse economico generale e che, a tal fine, sono soggetti a vigilanza da parte di autorità amministrative indipendenti.
  6. La legge determina le categorie di beni o servizi che devono essere liberamente fruibili, come beni pubblici, da parte di tutti i cittadini.
  7. L’iniziativa economica pubblica è consentita quando il ricorso al mercato non garantisca sicuri guadagni di efficienza e limitatamente allo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali dell’ente interessato, nonché per finalità di autoproduzione di beni o servizi.

L’intenzione sarebbe quella di sancire che:

  1. Le libertà individuale di avviare e svolgere attività economiche è tutelata (comma 1).
  2. L’impresa è tutelata anche come “formazione sociale”, cioè come entità organizzativa complessa, tendenzialmente stabile, funzionante mediante proprie logiche ed esigenze, e come tale non riducibile a mera espressione di libertà individuale (comma 2). In altri termini, si vuole riconoscere espressamente che la “libera economia di mercato” è base essenziale del benessere collettivo, e che non ci può essere “libera economia di mercato” senza imprese efficienti (piccole e grandi).
  3. La tutela della concorrenza, oggi sancita marginalmente nella norma sulla competenza statale dell’art. 117, è confermata come principio sostanziale; si è ritenuto inoltre opportuno legittimare costituzionalmente il ruolo dell’autorità indipendente, confermando una scelta non da tutti condivisa, ma a mio avviso radicata nell’impostazione del diritto europeo e meritevole di conferma e di razionale sviluppo.
  4. Il comma 4 riprende e aggiorna l’attuale comma 2 e riafferma un principio, oggi radicato nel diritto vivente, per cui eventuali azioni private che siano in contrasto con diritti inviolabili della persona sono illecite anche in mancanza di un’espressa disposizione legale o regolamentare che le vieti.
  5. I commi 5 e 6 sostituiscono il vecchio comma 3 e ribadiscono la riserva di legge per l’esercizio di potestà amministrative che incidano sul funzionamento dei mercati. Contemporaneamente, sanciscono anche la doverosità di un intervento pubblico che garantisca la fruizione di alcuni beni pubblici (nel senso di beni a libera fruizione, che a tale espressione danno gli economisti) e che garantisca che alcune attività economiche siano organizzate secondo finalità di servizio universale. Contemporaneamente, si legittima anche sotto questo profilo la presenza di autorità indipendenti.
  6. L’ultimo comma tende a delimitare lo spazio dell’iniziativa economica pubblica, che l’attuale art. 41 forse riconosce alla pari di quella privata. Credo che sia necessaria una puntualizzazione in argomento (tanto più dopo la sentenza n. 10/2011 dell’Adunanza Plenaria); e credo che sia opportuno andare nella direzione del riconoscimento del principio di sussidiarietà orizzontale.

Vai al Dossier “Riforma articolo 41 Cost.”