Tar Lombardia, Milano, sez.III, sentenza 1 agosto 2011, n. 2080

Il TAR ha in parte accolto il ricorso proposto da Edison, annullando l’art. 13.3, sub lett. e), del Codice di Condotta Commerciale, introdotto dalla delibera ARG/COM n. 104/10. Secondo tale previsione “il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato”. Il TAR ha dichiarato illegittima la norma perché priva di adeguata copertura legislativa.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201002481/Provvedimenti/201102080_01.XML