Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 1 agosto 2011, n. 16

Il giudizio segue ad una procedura di affidamento del servizio di  sicurezza e vigilanza privata indetta da Eni. La Società IVIR, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione definitiva e gli atti di gara.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che l’attività di vigilanza fosse strumentale a quella di distribuzione del gas, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR, riconoscendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia esula sia dai settori speciali, sia dai settori ordinari sia, infine, dall’art. 27, di cui al d.lgs. n. 163/2006 ed  è comunque sottratta ai principi dei Trattati. Secondo i giudici di appello, infatti, l’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 impone ai soggetti tenuti al rispetto del codice appalti il rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza, in relazione ai contratti esclusi e non anche ai contratti del tutto estranei agli scopi e all’oggetto del codice e delle direttive comunitarie. Agli appalti estranei ai settori speciali, di cui all’art. 217, codice dei contratti pubblici, posti in essere da imprese pubbliche, non sono estensibili “i principi dei Trattati a tutela della concorrenza”.