TAR Lazio, Roma, sez. III ter, ordinanza 29 luglio 2011, n. 2890

Il TAR Lazio ha sospeso in via cautelare l’applicazione dei requisiti costruttivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) per le serre fotovoltaiche. Si tratta, in particolare, dell’art. 14, comma 2, del decreto, secondo il quale “al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”.

Il TAR ha motivato la sospensione sul presupposto che “l’applicabilità del suddetto criterio ad impianti per i quali risulta già rilasciata l’autorizzazione sulla base della pregressa normativa  […] appare irragionevole e lesiva degli interessi di parte ricorrente per gli aspetti connessi al finanziamento dell’opera”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2011/201105603/Provvedimenti/201102890_05.XML