Ministero dell’Interno, decreto 13 luglio 2011

Si tratta di un decreto di aggiornamento delle disposizioni antincendio già emanate con decreto del 2007 e che detta specifiche disposizioni antincendio per le unità di cogenerazione. il decreto individua altresì i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, e  di  unità di cogenerazione. La disciplina trova applicazione per le nuove installazioni aventi potenza nominale complessiva non superiore a 10.000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
(G.U. 22 luglio 2011, n. 169)

Il Ministro dell’Interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.»;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza antincendi anche per le unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unità di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell’allegato al presente decreto, non superiore a 10000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell’allegato al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell’allegato. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.
3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di gruppi e unità di cogenerazione inseriti in processi di produzione industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l’installazione in tali ambiti o per potenza nominale complessiva superiori a 10000 kW, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2
Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Alle installazioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento al presente decreto.

Art. 3
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, le installazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone, agli animali ed ai beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all’art. 3 del presente decreto è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5
Sicurezza delle macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, le macchine, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6
Esercizio e manutenzione

1. L’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del presente decreto sono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.
2. La manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del presente decreto e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell’arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Art. 7
Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto:
a) i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto;
b) i prodotti non regolamentati da disposizioni comunitarie o per i quali non risultino ancora applicabili disposizioni comunitarie, disciplinati in Italia da specifiche disposizioni nazionali che prevedono, per la commercializzazione sul territorio italiano, apposita omologazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e che rispondono ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. Per i suddetti prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ed ivi sottoposti ad attestazione della conformità per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, si applicano le procedure previste per il reciproco riconoscimento dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008;
c) le tipologie di prodotti non contemplati dalle precedenti lettere a) e b), purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto.

Art. 8
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro dell’interno, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».
2. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia, in particolare con la lettera circolare Ministero dell’interno n. 756-4188 del 16 marzo 2009, recante chiarimenti al decreto del Ministro dell’interno 22 ottobre 2007, continuano a disciplinare le attività di cui all’art. 2 del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: Maroni