TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 11 luglio 2011, n. 1285

Il TAR Puglia riprende una sua recente decisione in materia di oneri istruttori derivanti dal procedimento di autorizzazione unica (sentenza 13 aprile 2011, n. 657) per sancire l’illegittimità di una nota della Regione Puglia che rilevava come la società ricorrente non avesse <<pagato gli oneri istruttori dovuti … commensurati ai sensi della D.G.R. n. 2259/2010>> (Delibera annullata con la medesima sentenza n. 657/2011) ed invitava la stessa al pagamento entro dieci giorni dal ricevimento, a pena di improcedibilità della domanda di autorizzazione unica dalla società presentata.

Ciò in base al principio di predeterminatezza (art. 4 della l. 62/2005) e del più generale principio di irretroattività dell’imposizione patrimoniale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2011/201100425/Provvedimenti/201101285_20.XML