GSE, chiarimenti sulle modalità di accesso agli incentivi del III conto energia come stabilito dalla legge salva Alcoa (legge 129/10)

Il GSE precisa che nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi su una qualsiasi istanza, nella fattispecie la richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, è necessario, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirebbero l’accoglimento mediante un preavviso di rigetto. Si applica, poi, l’art. 10-bis della legge 241/990.

Il GSE chiarisce inoltre alcuni aspetti legati alla Comunicazione di inizio lavori, la cui copia inviata o da inviarsi al GSE può sopperire alle funzioni svolte dalla Comunicazione di fine lavori (ovvero consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo) in relazione ai progetti di impianti fotovoltaici realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera (privi di tale ultima Comunicazione).

Infine L’Ente chiarisce alcuni aspetti ulteriori relativi all’asseverazione ed alle modalità di presentazione di una nuova richiesta di incentivazione nel caso in cui il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della L.129/10 (seguiti in caso di rigetto).  

http://www.gse.it/GSE%20Informa/pagine/LEGGE12910AMMISSIBILITAAIBENEFICIESEGUITIINCASODIRIGETTO.aspx