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Energia nucleareDecreto legislativo, 23 marzo 2011, n. 41

di Osservatorio Energia - 3 Maggio 2011
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Il decreto modifica ed integra il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Si stabilisce che la Strategie del Governo in materia di nucleare sia definita in accordo con i Ministeri dell’Istruzione e della Salute entro il 28 aprile 2013.
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, si stabilisce che l’autorizzazione unica viene rilasciata previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della Regione (che lo deve fornire entro 90 giorni), sul cui territorio insiste l’impianto e dell’intesa con la Conferenza unificata.

Si stabilisce che il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, di definizione sui criteri esplicativi dei requisiti degli operatori sia da adottare entro il 28 aprile 2013.

Sono precisati inoltre l’iter procedurale, nonché la Valutazione Ambientale Strategica, alla quale saranno sottoposti la Strategia nucleare del Governo e i parametri per l’individuazione delle aree potenzialmente idonee.


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