Conversione dell’art. 5 dl 34 del 31 marzo 2011, emendamento 5800

L’emendamento 5800, all’art. 5 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 (decreto legge “omnibus) si stabilisce l’abrogazione delle norme del d.lgs. 34 del 2010 che disciplina la costruzione di nuovi impianti nucleari. Il comma 1 e il comma 8 sono oggetto di dibattito, in quanto sembrano delineare un’ipotesi di sospensione del programma nucleare, e non di cancellazione, come auspicato dai promotori del referendum.

Emendamento 5.800 (testo corretto)

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)

1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza

nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale

settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla

definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio

nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

2. L’articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “della localizzazione nel

territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di

fabbricazione del combustibile nucleare,” ed è soppresso l’ultimo periodo;

b) all’articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: “, con oneri a carico delle imprese

coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto

di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”;

c) all’articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: “che i titolari di autorizzazioni di

attività devono adottare”;

d) all’articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la

produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi

o per lo smantellamento” sono sostituite dalle seguenti: “la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi

o lo smantellamento”;

e) all’articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;

f) all’articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: “gli oneri relativi ai” e le parole: “a

titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

g) all’articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;

h) all’articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:”o) previsione di opportune

forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;

i) all’articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;

l) all’articolo 25 i commi 3 e 4 sono abrogati;

m) l’articolo 26 è abrogato;

n) all’articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”,

le parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia” e le parole: “costruzione, l’esercizio e la”;

o) all’articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica

energetica nazionale e”;

p) all’articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: “sugli impianti nucleari nazionali e

loro infrastrutture,”;

q) all’articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “del progetto, della costruzione e

dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”;

r) all’articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: “, diffidare i titolari delle

autorizzazioni”, le parole: “da parte dei medesimi soggetti”, le parole: “di cui alle autorizzazioni” e

la parola: “medesime”;

s) all’articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;

t) all’articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: “all’esercizio o”.

4. All’articolo 133, comma 1, lettera o) del codice del processo amministrativo, di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: “ivi comprese quelle inerenti l’energia da

fonte nucleare,”.

5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1. – (Oggetto). – 1. Con il presente decreto si

disciplinano: a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico

comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi

provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale; b) le

procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco

Tecnologico; c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da

corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il

sito e degli enti locali interessati.”;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2. – (Definizioni). – 1. Fatte salve le definizioni di cui alla

legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente

decreto si definisce: a) “Agenzia”: l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’articolo 29 della legge

23 luglio 2009, n. 99; b) “Conferenza unificata”: la Conferenza prevista all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; c) “AIEA”: l’Agenzia internazionale per

l’energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; d) “AEN-OCSE”: l’Agenzia per l’energia

nucleare presso l’OCSE, con sede a Parigi; e) “Deposito nazionale”: il deposito nazionale destinato

allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività

industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e

all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del

combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; f)

decommissioning: l’insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un

impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva

dell’esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione

e dell’ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di

natura radiologica.”;

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3. – (Documento programmatico). – 1. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può

avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione

dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.”;

d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;

e) all’articolo 26, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “La Sogin S.p.A. è il soggetto

responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della

realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo 25,

comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:”;

f) all’articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: “riceve dagli operatori interessati al

trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’articolo

27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di

concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed” e le parole: “, calcolate ai sensi dell’articolo

29 del presente decreto legislativo”;

g) all’articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: “, al fine di creare le condizioni

idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

h) all’articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri

indicati dall’AIEA e dall’Agenzia definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente

idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di

idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un

progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.”;

i) all’articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: “, comma 2”;

l) all’articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: “Si applica quanto previsto dall’articolo 12.”;

m) l’articolo 29 è abrogato;

n) all’articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di massimizzare le ricadute

socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è

riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo

di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui

territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il

sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in

parte all’interno di un’area compresa nei 25 chilometri dal centro dell’edificio Deposito.”;

o) all’articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;

p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;

q) l’articolo 35 è sostituito dal seguente: “Art. 35. – (Abrogazioni). – 1. Sono abrogate le seguenti

disposizioni: a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; b) articolo 1, comma

100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.”;

r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: “della localizzazione, della realizzazione

e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di

impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,” e le parole: “e campagne informative al

pubblico”.

6. Al decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23,25,26, comma 1, 28,

29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).

7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15

febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua

le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la

diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il

miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle

infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in

ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di

cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia,

anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di

filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle

valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle

tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in

materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi

internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».

Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «moratoria nucleare», con le seguenti:

«abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».