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Un’occasione per riprendere il dibattito sull’accesso alla giustizia ambientale nel diritto dell’Unione Europea

di - 29 Aprile 2011
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L’unico dato che al momento si può registrare si basa sui fatti: ad oggi l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stato sempre negato dalla Corte della Giustizia a causa dell’interpretazione restrittiva dell’art. 263, par. 4, TFUE che rende impossibile la tutela dell’interesse ambientale da parte di associazioni o cittadini europei. Inoltre, occorre sottolineare che la Corte di Giustizia non sempre ha tenuto un atteggiamento rigido nell’applicazione del Plaumann test. Infatti, vi sono alcuni casi in cui sembra che essa abbia adottato un’interpretazione più flessibile delle condizioni stabilite dall’art. 263, par. 4 TFUE e dalla giurisprudenza Plaumann. In particolare, nel caso siano in gioco interessi economici o commerciali, la Corte ha dimostrato non solo di poter applicare più facilmente i parametri imposti dal Plaumann test ma anche, a volte, la volontà di derogare alla sua rigidità al fine di garantire ai ricorrenti una migliore tutela, ad esempio assicurando loro la legittimazione ad agire nei confronti di atti delle istituzioni europee, quando siano in grado di dimostrare di aver partecipato alla procedura per l’adozione dell’atto stesso oppure nel caso in cui dimostrino l’impatto negativo di questo sulle proprie attività economiche e commerciali[14].
Perché la Corte ha sviluppato questo approccio più flessibile nella tutela di interessi economici e non nella tutela di interessi ambientali?
Una risposta plausibile discende forse dalla stessa storia dell’integrazione europea. Si deve infatti ricordare che l’Unione europea è nata per perseguire l’obiettivo principale di creare condizioni economiche in grado di supportare la crescita di un mercato interno nel quale fosse garantito il libero commercio tra Stati membri nel rispetto del gioco della concorrenza. All’origine dunque, il giudice europeo si è preoccupato essenzialmente di tutelare gli interessi privati economici e commerciali. Solo in un secondo momento, accanto alla necessità di sviluppare una forte economia di mercato, sono emerse dal cuore della società civile europea ulteriori e nuove esigenze quali, ad esempio, il progresso sociale, la ricerca della piena occupazione e la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente. Plaumann costituisce dunque un approccio comprensibile per ragioni storiche ma ormai non più giustificabile alla luce delle nuove esigenze dei cittadini europei all’inizio del ventunesimo secolo.
In conclusione, ad oggi il terzo pilastro della convenzione di Aarhus non ha ancora trovato piena attuazione all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea, da una parte, non essendo stata adottata una direttiva che preveda l’applicazione degli obblighi derivanti dall’art. 9, n. 3 all’interno degli Stati membri, dall’altra non essendo previsti criteri per la legittimazione ad agire in grado di garantire un ampio accesso alla giustizia.
Ci si deve augurare che l’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri e tutti i soggetti interessati, possa adottare misure tali da permettere l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso l’operato della Commissione, del Parlamento e del Consiglio con la ripresa dei lavori relativi alla proposta di direttiva del 2003 sia attraverso i giudici della Corte di Giustizia con una più adatta interpretazione dei criteri di legittimazione ad agire per i ricorrenti non privilegiati che vogliano difendere gli interessi ambientali, così garantendo una migliore tutela dell’ambiente.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’8 marzo scorso, purtroppo, non fa altro che consolidare quanto sopra descritto. In particolare la Corte ha dichiarato che:
L’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente … di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.
Il giudice europeo, pertanto, concede un ampio margine di manovra al giudice nazionale, dal momento che l’Unione europea non ha ancora adottato gli atti necessari per incorporare l’art. 9, n. 3 della convenzione di Aarhus nel diritto dell’Unione e renderlo vincolante per gli Stati membri, con l’effetto negativo di rendere l’accesso alla giustizia estremamente disomogeneo all’interno dell’Unione europea, a seconda dell’approccio più o meno restrittivo utilizzato da ciascun Stato membro.[15].
Che le istituzioni europee colgano quanto stabilito dalla grande sezione della Corte di Giustizia come stimolo per riprendere il dibattito sull’accesso alla giustizia ambientale e trovare, quindi, soluzioni di equilibrio che possano soddisfare tutti gli attori in gioco: Unione europea, Stati membri, cittadini e associazioni ambientali. Senza prescindere dalla necessaria dimostrazione di un interesse ad agire, si potrebbero individuare criteri specifici nuovi per l’accesso alla Corte di Giustizia da parte di cittadini e associazioni ambientali affinché possano contestare più facilmente un atto adottato da un’istituzione europea potenzialmente dannoso per la loro stessa salute e per l’ambiente in cui vivono. Inoltre, si potrebbe facilitare l’accesso alla giustizia all’interno dei singoli Stati membri con l’adozione di una direttiva che stabilisca criteri comuni per una minima uniformità legislativa tra i ventisette Stati membri. Soltanto in questo modo si potrà ottenere un’efficiente e completa attuazione di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus all’interno dell’Unione europea.

Note

14.  In particolare nel settore della tutela della concorrenza. V. sentenza della Corte del 19 maggio 1993 William Cook plc c. Commissione, causa C-198/91; sentenza della Corte del 15 giugno 1993, Matra SA c. Commissione, causa C-225/91; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1992, Comité central d’entreprise de la Société Générale des Grandes Sources e altri c. Commissione, causa T-96/92; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 aprile 1995, Comité central d’entreprise de la société anonyme Vittel e altri c. Commissione, causa T-12/93; sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 1996, Metropole télévision SA e Reti Televisive Italiane SpA e Gestevisión Telecinco SA e Antena 3 de Televisión c. Commissione, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93; sentenza della Corte dell’11 giugno 1992, Extramet Industrie SA c. Consiglio, causa C-358/89; sentenza della Corte del 18 maggio 1994, Codorniu SA c. Consiglio dell’Unione europea, causa C-309/89.

15.  V. un recente studio condotto dalla DG Ambiente della Commissione europea sulle condizioni di accesso alla giustizia nei singoli Stati membri: Milieu Ltd (2007) Summary Report on the inventory of EU Member States’ measures on access to justice in environmental matters, Report for European Commission, DG Environment, Brussels, disponibile su http://ec.europa.eu/environment/aarhus/study_access.htm.

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