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Alcune domande circa la temuta invasione dei migranti ed un tentativo di inquadramento giuridico in chiave europea

di - 5 Aprile 2011
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Migliaia di immigrati si riversano sull’isola di Lampedusa; pur nella straordinarietà della vicenda, l’Italia sembra aver gestito l’emergenza con difficoltà o ritardo, senza un accordo su come qualificare giuridicamente la situazione.
In particolare non si sa se i migranti  debbano essere trattati  come profughi, clandestini o rifugiati.
Cambiano le conseguenze a seconda che si scelga l’una o l’altra prospettiva, anche se la scelta non è rimessa all’arbitrio dei Governi ma è regolata dal diritto: i profughi sono soggetti meritevoli di protezione sussidiaria perché minacciati da un danno grave ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 che prevede l’obbligo del nostro Stato di proteggere chi – civile – sia minacciato dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale; i clandestini sono soggetti che – entrati illegalmente nel territorio dello Stato – non avendo le condizioni per godere di un permesso di soggiorno (casa e lavoro), vanno espulsi; i rifugiati sono soggetti protetti dal diritto internazionale sin dagli anni cinquanta, perché oggetto di persecuzioni specifiche.
La crisi del Nord Africa sta cambiando il mondo: la storia dirà se si tratti dell’ingresso in una nuova sofisticata fase del neocolonialismo ovvero – come è auspicabile – della sua fine e dell’inizio di qualche cosa di inedito.
In questa seconda prospettiva, la rivoluzione in corso è stata paragonata ai moti ed alle guerre che caratterizzarono il nostro risorgimento; nella maggior parte dei casi, essa è la verosimile causa di tale intenso afflusso di migranti.
A fronte di eventi di questa complessità e delicatezza è necessario mantenere la testa fredda.
Certo non si nega che nei singoli casi possa essere difficile qualificare la situazione del migrante.
La Libia dove il conflitto è in corso, non è la Tunisia dove la transizione al nuovo regime si è completata pacificamente; ed ancora diversa è la situazione in altri Paesi arabi ecc.
Ed è indubbio altresì che la situazione di massiccio afflusso dei migranti sia tale da mettere in crisi le risposte ordinarie.
Tuttavia in ogni caso può sostenersi che ci si trovi di fronte – a causa dei vasti ed epocali sommovimenti politici in atto – ad una situazione di emergenza umanitaria.
Il sottosegretario all’Interno, forse avvertendo questo, si dimette per senso dello Stato e, nel farlo, sobriamente ricorda che la legislazione in tema di immigrazione contiene alcune disposizioni in materia di permessi per motivi umanitari che potrebbero rilevare e che non risultano nella specie fatte oggetto di attenzione nel dibattito pubblico (si tratta dell’art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 32 co. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008).
Il “permesso umanitario” è una valvola di sicurezza del sistema, concepita proprio per i casi in cui sia necessario gestire tali “emergenze umanitarie”.
I migranti, poi, per lo più, non vogliono fermarsi a casa nostra, mirano alla Francia ed alla Germania, all’Europa Felix, alla quale, nel tempo presente, si è orgogliosi di appartenere.
La Francia respinge, restituendoceli, i migranti approdati sulle nostre coste, in nome del Trattato di Schengen e della disciplina detta Dublino II (reg. CE n. 343 del 2003), che, nata per evitare l’Asylum shopping (la presentazione di più domande di asilo in diversi Stati UE), sostanzialmente prevede che le domande di asilo siano esaminate dal Paese – fra quelli destinatari del regolamento comunitario – di verosimile primo ingresso illegale e di prima presentazione della domanda di asilo.
Naturalmente se l’Italia rilasciasse permessi per motivi umanitari ai migranti dal Nord Africa in guerra considerandoli profughi, essi potrebbero liberamente circolare per l’Unione (impeccabile quindi la considerazione secondo la quale il tema coinvolge l’UE, ma non solo per ragioni solidaristiche, ma giuridiche e pratiche insieme).
Perché non riflettere su questa possibilità indicata dal Sottosegretario Mantovano? Perché non avviare su queste coordinate il dibattito pubblico? Perché non chiedere un veloce pronunciamento dell’UE su tale possibilità, nel caso in cui permanesse qualche dubbio sull’applicabilità della disciplina in materia di profughi meritevoli di protezione sussidiaria o di soggetti aventi titolo ad un permesso umanitario?
Va anche ricordato che vi è una disciplina ad hoc per affrontare le emergenze, contenuta nel d.lgs. n. 85 del 2003 e che in tale quadro normativo è possibile (anzi doveroso) concedere con procedure eccezionali misure di protezione temporanea agli sfollati.
Gli sfollati ai quali si riferisce il decreto legislativo n. 85 del 2003 sono persone “fuggite da un conflitto armato o da situazioni di violenza endemica”.
La protezione temporanea di durata di un anno prorogabile per sei mesi, va accertata dal Consiglio UE, su proposta della Commissione europea, su richiesta di uno Stato membro.
Si tratta di una possibilità concreta, sulla quale si misura la tenuta della costruzione dell’Unione che non può defilarsi trattandosi di una precisa competenza , legata alla gestione dello spazio giuridico comune.
Non è sufficiente tale possibilità per affermare che, una volta tanto, chi è in difetto non è il quadro giuridico, ma la nostra capacità o volontà  – di cittadini europei – di  interpretarlo rettamente, senza essere preda di egoismi nazionali?


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