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Approvato il Decreto per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili. Analisi tra aspettative, obiettivi e criticità

di - 8 Marzo 2011
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Altro aspetto aspramente criticato dagli operatori di settore inerisce il fronte degli incentivi in relazione alla graduale dismissione del sistema dei certificati verdi, per dare spazio a nuovi incentivi legati alla quantità di energia prodotta, in base ad un sistema a tariffa fissa. Il provvedimento, infatti, modifica in maniera sostanziale la disciplina del settore, definendo nuovi meccanismi, le cui concrete modalità di attuazione sono demandate ad un successivo decreto del MSE e del MATTM, da adottare previo parere favorevole dell’AEEG ad un anno dall’approvazione del decreto. Secondo il decreto, le disposizioni attualmente in vigore “si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011’’. Dal 1 giugno in poi, il sistema incentivante sarà quindi disciplinato da un apposito decreto che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime; d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma. L’ultima disposizione che riguarda il solare fotovoltaico è quella contenuta nell’Allegato 2 dedicato a Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali e che recita: 4. Per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;b) a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 10 anni.

Non poche Associazioni di categoria hanno rilevato una riduzione troppa repentina dei certificati verdi nella fase di transizione, con il rischio di non dare adeguate garanzie finanziarie ai progetti in corso d’opera, anche a causa della mancanza di chiarezza sui tempi per la definizione dei parametri fondamentali per l’entrata in vigore del nuovo sistema, comportando così un possibile stallo per le imprese ed i loro investimenti, paventando la violazione del principio di affidamento e una grave disparità di trattamento per le aziende. A tal proposito, ANEV (Associazione nazionale energia del vento) sottolinea come tali previsioni di abbattimento dei valori del Certificato Verde, operando retroattivamente avranno un forte impatto economico, comportando il fallimento di moltissime iniziative del settore eolico, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro attualmente garantiti dal settore (oltre 30.000 secondo la UIL). Emerge quindi anche su questo aspetto la necessità di un confronto serio e concreto con le Associazioni coinvolte, teso ad individuare adeguati correttivi per far fronte alle criticità rilevate, al fine di individuare un testo in linea anche con specifiche clausole di salvaguardia previste per la commutazione dell’incentivazione da CV a feed-in per sostenere gli investimenti già realizzati con adeguati ritorni, riducendo tuttavia il peso tendenziale complessivo dei sostegni, conformemente a quanto richiesto dall’art. 45 del D. L. 78/10.

Misura volta a sostenere l’efficienza energetica è l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art. 9), per cui nelle nuove costruzioni e negli edifici già esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere impiegate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo specifiche percentuali, che potranno essere incrementate dalle Regioni. L’inosservanza di tale obbligo comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio, mentre la quota di energia che eccede le suddette percentuali potrà accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto. Evidente che dichiarazioni false in tal senso saranno di competenza dell’autorità giudiziaria, mentre sarà certamente da approfondire la questione, tutt’altro che impossibile, di eventuale rilascio del titolo in assenza dei presupposti, in rapporto in particolare ai poteri di autotutela della p.a. Nella parte degli allegati, viene poi spiegato che gli impianti di produzione di energia termica “devono essere realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1 gennaio 2017”. In particolare, tali obblighi, spiega il testo, “non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”. Il mancato rispetto di tali obblighi, sottolinea il decreto, ”comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.

In conclusione, dall’approvazione dello schema di Decreto dello scorso dicembre al testo definitivo chiuso il 3 marzo, non è avvenuto un confronto del tutto risolutivo sulle questioni più delicate sottoposte dagli operatori di settore, confronto che si auspica possa essere incrementato in futuro con l’approvazione dei successivi provvedimenti attuativi, in particolare in materia di incentivi, in vista di un reale e concreto raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia, anche per lenire il quadro di incertezza normativa cui fin’ora sono stati sottoposti gli investitori e permettere finalmente un sereno ed organico sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese.

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