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Energie rinnovabiliSentenza 3 marzo 2011, n. 67

di Osservatorio Energia - 3 Marzo 2011
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 54, commi 1 e 2, della l.r. Basilicata n. 42/2009, dell’art. 7, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2010, e dei punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A del P.I.E.A.R.

Secondo i magistrati della Corte, l’art. 54, comma 1 della l.r. 42/2009 prolunga in modo implicito ed irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all’istallazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, autorizzando in via eccezionale l’istallazione degli stessi impianti solo su terreni di proprietà pubblica e sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore, introduce un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili, risultando lesivo dell’art. 3 Cost.

L’art. 54, comma 2, è illegittimo perché inserisce, nel quadro della disciplina dettata dalla Regione per la costruzione e gestione degli impianti alimentati da fonti energetiche alternative, una serie di restrizioni sui terreni destinati all’insediamento degli impianti stessi. Un simile regime vincolistico è però avulso dalle linee guida nazionali in materia e dallo stesso art. 12 del d.lgs. 387/2003, entrambi espressione della competenza statale in materia di ambiente ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

L’art 7, comma 1 della l.r. 1/2010, invece, risulta illegittimo laddove, modificando l’allegato A della l.r. 47/1998, che sancisce la sottoposizione alla V.I.A. di alcune tipologie di progetti, consente l’istallazione di impianti eolici al di sotto di 1MW  (0,5 MW in aree naturali protette) anche in mancanza della stessa V.I.A., mentre l’Allegato III al d.lgs. n. 152/2006 ne ricomprende integralmente la categoria, senza alcuna esclusione “sottosoglia”. La norma regionale, sottraendo alla V.I.A. una tipologia di impianti eolici, risulta invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva ex art. 117, 2, s) Cost., di cui l’Allegato III d.lgs. 152/2006 è espressione.

Infine, i punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1. del P.I.E.A.R. sono incostituzionali laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (termodinamici, fotovoltaici ecc …) nei siti della Rete Natura 2000, preclusione ingiustificata e apertamente contrastante con la disciplina protezionistica statale esistente, che regola gli interventi nelle aree protette, sottoponendo l’istallazione di detti impianti ad una valutazione d’incidenza senza alcun divieto aprioristico.

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


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